Documenti non dati al fisco: quando si possono usare in causa (Corte cost. n. 137/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate sull’articolo 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973. La regola che vieta di usare in giudizio i documenti non consegnati al fisco resta in vigore, ma solo se letta in modo molto piu’ stretto di quanto dica la lettera.
Cosa prevede la norma. Quando l’amministrazione finanziaria invita un contribuente a esibire notizie, dati, documenti, libri o registri e questi non risponde, quel materiale non puo’ piu’ essere preso in considerazione a suo favore, ne’ nel controllo ne’ davanti al giudice tributario. Il quinto comma prevede una via d’uscita: chi deposita i documenti insieme al ricorso di primo grado e dichiara di non aver potuto rispondere per una causa a lui non imputabile evita la preclusione.
Il caso. Una contribuente aveva venduto nel 2015 terreni edificabili acquistati nel 1981 e nel 1997. L’Agenzia delle entrate le contestava una plusvalenza di 39.853 euro, pari alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Prima dell’accertamento le aveva chiesto di documentare le eventuali spese che avevano fatto aumentare il valore dei terreni. Nessuna risposta era arrivata. Solo nel processo la contribuente ha prodotto le fatture di quelle spese, e l’Agenzia ha eccepito che non potevano essere usate. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma si e’ rivolta alla Corte costituzionale.
Il dubbio sollevato. Secondo il giudice, quella preclusione e’ una vera punizione. Non rende il processo piu’ ordinato ne’ piu’ rapido: serve solo a colpire chi non ha collaborato. Sarebbero cosi’ violati il diritto di difesa, il diritto di rivolgersi al giudice e il giusto processo, oltre alle garanzie della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il punto centrale era il diritto al silenzio: nessuno puo’ essere costretto a fornire elementi contro se stesso sotto minaccia di perdere le proprie prove. La Corte ha invece respinto per un vizio di forma le censure fondate sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sulla Dichiarazione universale dei diritti umani, perche’ il giudice non aveva spiegato perche’ quelle fonti si applicassero al caso.
Il ragionamento della Corte. Il dovere di pagare le imposte non e’ piu’ un dovere di sudditanza: e’ un dovere di solidarieta’, perche’ serve a finanziare i diritti civili e sociali. Da qui la Corte ricava che il rapporto tra fisco e contribuente deve reggersi su correttezza e buona fede reciproche. La norma contestata si giustifica solo se serve a favorire un dialogo anticipato, prima del contenzioso. Per restare dentro questo perimetro, la Corte fissa due limiti nuovi. Primo: la preclusione colpisce soltanto gli elementi che hanno un contenuto univocamente favorevole al contribuente, cioe’ quelli che, se consegnati subito, avrebbero evitato o ridotto la pretesa fiscale. Restano fuori i documenti a contenuto misto, che contengono anche dati sfavorevoli: cosi’ il divieto di dover accusare se stessi resta salvo. Secondo: non si possono chiedere al contribuente informazioni che l’amministrazione puo’ gia’ ricavare dalle proprie banche dati, comprese quelle sulle fatture elettroniche. La Corte conferma poi i paletti gia’ posti dalla Cassazione. L’invito deve essere rivolto al contribuente o a un suo ausiliare, deve essere specifico e non generico, deve dare un termine congruo e comunque non inferiore a quindici giorni. Inoltre l’omissione deve essere cosciente e volontaria, diretta a impedire il controllo.
Cosa cambia in pratica. Chi riceve un invito dall’Agenzia delle entrate ha interesse a rispondere nei termini: la preclusione esiste ancora. Ma chi non ha risposto ha ora argomenti in piu’. Puo’ contestare che l’invito fosse generico, o rivolto a un terzo, o con un termine troppo breve, o riferito a dati gia’ disponibili al fisco. Puo’ sostenere che il documento non e’ solo a suo favore e quindi resta utilizzabile. Puo’ dimostrare che la mancata consegna non dipendeva da una scelta di ostacolare il controllo. Il processo davanti al giudice tributario prosegue con questi criteri.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/137