Principi di diritto (Massima) Il procedimento di opposizione allo stato passivo, disciplinato dall’art. 99 l.fall., ha natura impugnatoria e non consente l’introduzione di domande nuove, neppure mediante emendatio libelli, a pena di inammissibilità. L’eccezione di interruzione della prescrizione, sebbene rilevabile d’ufficio in quanto eccezione in senso lato, può essere fondata solo su allegazioni e prove ritualmente acquisite nel procedimento di accertamento del passivo. La prescrizione dei crediti retributivi e del TFR decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non potendo essere interrotta da atti di riconoscimento del debito privi di data certa e inopponibili alla massa fallimentare. In sede di opposizione, il giudice può valutare la tempestività e la specificità della domanda, senza che la parte possa supplire in appello alle carenze istruttorie del giudizio di primo grado.
Il Fatto
Il lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società per crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato svolto dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012, nonché per compensi non percepiti relativi a successivi contratti di collaborazione a progetto e coordinata e continuativa intercorsi dal 2013 al 2021. Il giudice delegato ammise al passivo solo il credito per i compensi non pagati degli ultimi due mesi del 2021, escludendo il resto per assenza di un titolo valido e per intervenuta prescrizione. Il lavoratore propose opposizione allo stato passivo, chiedendo l’accertamento della nullità dei contratti di collaborazione e della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 2010 al 2021, nonché l’accertamento del credito in base alle iscrizioni nei bilanci della società. Il Tribunale di Venezia dichiarò inammissibili le domande nuove, ritenute formulate per la prima volta in sede di opposizione, e confermò la prescrizione dei crediti, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Avverso il decreto, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Con i primi due motivi, il ricorrente censurava la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove, sostenendo che esse erano state proposte per contrastare l’eccezione di prescrizione e che la domanda di interruzione della prescrizione era rilevabile d’ufficio. La Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio per cui l’opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio, che non consente l’introduzione di domande nuove, in quanto verrebbe vanificata la semplificazione e celerità proprie del procedimento. La Corte ha osservato che il Tribunale aveva correttamente qualificato come nuove le domande di riqualificazione del rapporto e di accertamento del credito sulla base dei bilanci, in quanto non dedotte nell’istanza di ammissione al passivo. Quanto all’eccezione di interruzione della prescrizione, la Corte ha ricordato che essa è rilevabile d’ufficio, ma solo sulla base di allegazioni e prove già ritualmente acquisite; nel caso di specie, il ricorrente non aveva indicato nel ricorso per cassazione gli atti processuali dai quali risultasse la tempestiva introduzione di tali elementi, né aveva specificato la loro idoneità a integrare un atto interruttivo, violando il requisito di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il terzo motivo, con il quale si deduceva la violazione dell’art. 61, comma 1, e 69 del d.lgs. n. 276/2003 e la conseguente conversione del rapporto di collaborazione in lavoro subordinato, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva affermato la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al 31 maggio 2012, circostanza pacifica e non contestata, sicché ogni valutazione sulla legittimità dei successivi contratti di collaborazione era irrilevante ai fini del credito per il periodo precedente. Parimenti, la missiva del presidente del consiglio di amministrazione del 3 settembre 2021, invocata come riconoscimento del debito, era stata ritenuta inopponibile alla procedura per mancanza di data certa, e la censura del ricorrente non si confrontava con tale ratio decidendi, limitandosi a contestare genericamente l’apprezzamento del Tribunale.
Il quarto motivo, fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo (le annotazioni contabili e i bilanci), è stato reputato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la censura non individuava un fatto storico trascurato che, se esaminato, avrebbe condotto a un esito diverso con certezza, ma si limitava a lamentare la mancata attribuzione di efficacia interruttiva a risultanze contabili, senza indicare i bilanci specifici né la loro rituale produzione. In secondo luogo, la doglianza era condizionata all’accoglimento delle domande nuove, che invece erano state dichiarate inammissibili. La Corte ha pertanto ribadito che il sindacato ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nei limiti delineati dalle Sezioni Unite (sent. nn. 8053/2014), non consente di censurare la valutazione delle prove, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo, che nella specie non era stato adeguatamente prospettato.