Liquidazione giudiziale: credito contestato e insolvenza statica della società in liquidazione (Cass. civ. Sez. I n. 23877/2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l’esecutività del titolo: è sufficiente un accertamento incidentale del giudice, al solo scopo di verificare la legittimazione dell’istante. Il riferimento al «creditore», privo di ulteriori specificazioni, comprende chi vanti un credito non necessariamente certo, liquido ed esigibile, anche non scaduto o condizionale, purché idoneo anche solo in prospettiva a giustificare un’azione esecutiva; l’accertamento dell’effettiva esistenza resta riservato alla verifica dello stato passivo. Quando la società è in liquidazione, l’insolvenza si valuta secondo la nozione patrimoniale o statica: occorre accertare se gli elementi attivi consentano l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori, non essendo più richiesta la disponibilità di credito e liquidità propria dell’impresa operativa. Tale accertamento non può prescindere dalla concretezza e attualità degli elementi attivi né dalle concrete possibilità di realizzo e dalla relativa tempistica, rilevando la difficoltà di pronta liquidazione quando sia sintomatica di un realizzo inferiore al valore contabilizzato.
Il Fatto
Due professionisti legali, che avevano assistito una società immobiliare in liquidazione su mandato del liquidatore di nomina giudiziale, avevano chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale aveva rigettato il ricorso. La corte d’appello, in accoglimento del reclamo, ha dichiarato aperta la procedura e rimesso gli atti al tribunale.
Il giudice del reclamo ha disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevando che le contestazioni della società investivano la misura del compenso e non lo svolgimento dell’attività professionale. Nel merito ha ritenuto utilizzabile il solo bilancio iniziale di liquidazione predisposto dal liquidatore di nomina giudiziale, essendo i prospetti successivi né approvati né sottoscritti e comunque redatti secondo criteri di esercizio anziché di liquidazione. Ha valorizzato l’assenza di qualsiasi concreta attività di realizzo a due anni dall’apertura della fase liquidatoria, la mancata destinazione del ricavato dalla cessione di una partecipazione alla riduzione dei debiti sociali e il presumibile incremento del passivo bancario e fiscale, concludendo per la mancanza di prova del permanere di un patrimonio netto positivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; hanno resistito la curatela e i creditori istanti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso, fondata sulla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria nella stessa data di deposito. L’eccezione è infondata: la comunicazione, pur riferita alla sentenza emessa in pari data, è stata elaborata e spedita dal sistema solo il giorno successivo, con conseguente slittamento del termine di impugnazione.
Il primo motivo, che denuncia l’omesso accertamento incidentale sul credito degli istanti, è inammissibile. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato per cui la norma sull’iniziativa del creditore non richiede un accertamento definitivo né un titolo esecutivo. Anche quando l’istante invochi una qualità di creditore già riconosciuta in altra sede con provvedimento non definitivo, il giudice deve comunque compiere un’autonoma delibazione incidentale, caratterizzata dalla sommarietà del rito. La decisione impugnata è conforme a tale giurisprudenza, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
Nel compiere quell’apprezzamento il giudice di merito è libero, purché dia conto delle ragioni del proprio convincimento. Nella specie lo stato di liquidazione non era stato aggiornato all’attualità con rettifica dell’attivo e del passivo, la società aveva realizzato ben poco rispetto ai valori del primo bilancio, non seguito da altri atti contabili, e il passivo era aumentato anche per interessi, con perdita dell’equilibrio patrimoniale. Le residue censure sollecitano una rivisitazione della quaestio facti, inibita in sede di legittimità e tanto meno deducibile sotto il vizio di violazione di legge.
Il secondo motivo, incentrato sulla nozione di insolvenza statica e sulle ragioni della mancata approvazione dei bilanci, è del pari inammissibile. La Corte conferma che, non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato ma di soddisfare i creditori previa realizzazione delle attività, la valutazione deve dirigersi unicamente alla sufficienza degli elementi attivi. Durante la liquidazione la società continua a esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo.
A tali principi la decisione impugnata si è attenuta. La motivazione risulta adeguata e priva di criticità argomentative, avendo approfondito la difficoltà di liquidazione del patrimonio immobiliare: profilo rilevante in quanto sintomatico di un realizzo inferiore al valore contabilizzato dal debitore. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese liquidate in € 8.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi per € 200,00 e accessori, e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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