Simulazione della vendita immobiliare e distinzione dall’azione revocatoria (Cass. civ. Sez. III n. 24199 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di simulazione assoluta della compravendita di beni immobili richiede la prova scritta della controdichiarazione delle parti e si colloca su un piano diverso e confliggente rispetto all’azione revocatoria. Quest’ultima, anche quando accolta in separato giudizio, non dimostra la natura simulata del negozio, bensì che esso è stato effettivamente voluto. I motivi di ricorso per cassazione che non contrastano specificamente la ratio decidendi, che reiterano i motivi di appello o che violano il principio di autosufficienza sono inammissibili. In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è sindacabile solo se si deduca la difformità delle motivazioni dei due gradi.
Il Fatto
Il controricorrente ha agito dinanzi al Tribunale di Nola per ottenere il rilascio di immobili occupati senza titolo e il risarcimento dei danni. I ricorrenti si sono costituiti deducendo la natura fittizia del trasferimento immobiliare, spiegando domanda riconvenzionale di simulazione assoluta, rescissione per lesione e risoluzione per mancato pagamento del prezzo, e chiamando in causa il padre dell’acquirente. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda principale, ordinando il rilascio di alcuni locali, e ha respinto le domande riconvenzionali. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello dei ricorrenti, che avevano dedotto anche la nullità per violazione del divieto di patto commissorio, e ha confermato la sentenza di primo grado. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. in relazione a un giudicato esterno formato in separato giudizio revocatorio, è inammissibile. Esso non offre argomenti idonei a contrastare la ratio decidendi e tende a sovrapporre i presupposti dell’azione di simulazione assoluta, respinta per carenza della prova scritta della controdichiarazione, con quelli dell’azione pauliana. Le due azioni si pongono su piani diversi e confliggenti: l’accoglimento dell’azione revocatoria ha evidenziato che il negozio era effettivamente voluto dalle parti, come risulta anche dalla dichiarazione rese in interrogatorio formale e dalle quietanze di pagamento. Nella simulazione rileva unicamente che il trasferimento sia stato soltanto apparente; nell’azione revocatoria è sufficiente la mera previsione del pregiudizio per i creditori. La parte della censura relativa alla nullità per patto commissorio è inammissibile per difetto di specificità, non essendo indicato dove gli atti probatori siano stati prodotti né il loro specifico valore, e non essendo contrastate le valutazioni fattuali della corte territoriale.
Il secondo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze processuali e omessa considerazione di documenti, è pure inammissibile. Non adduce argomenti utili a dimostrare gli elementi costitutivi della simulazione o della rescissione. La mancata ammissione di una CTU sul valore dell’immobile, frutto di valutazione discrezionale, non integra violazione dell’art. 115 c.p.c. La censura tende a offrire una differente valutazione dei fatti già scrutinati dal giudice del merito, senza mettere in discussione i paradigmi normativi in tema di prove.
I motivi terzo, quarto e quinto, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili perché generici nella deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. e perché, in presenza di doppia conforme, tale vizio è sindacabile solo ove si deduca la difformità delle motivazioni dei due gradi. Le censure non si confrontano con la decisione di merito, non riportano in quale parte degli atti sia stata dedotta la sussistenza di un debito pregresso e violano il principio di autosufficienza. Il quinto motivo, che denuncia motivazione apparente e contraddittoria in ordine alla prova della lesione ultradimidium, è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, non riportando il contenuto della perizia di parte invocata.
Va infine respinta l’eccezione di inammissibilità del controricorso, depositato entro il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 370 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti in solido, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
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