Compensi all’avvocato comunale: onere della prova e limiti di bilancio (Cass. civ. Sez. L n. 24230 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corresponsione dei compensi professionali al dipendente avvocato dell’Avvocatura comunale, ai sensi dell’art. 9, commi 6 e 7, del d.l. n. 90/2014, il rispetto dei limiti dello stanziamento di bilancio (non superiore a quello dell’anno 2013) e del tetto del trattamento economico complessivo costituisce elemento costitutivo della domanda, il cui onere di allegazione e prova grava sul dipendente che agisce per l’adempimento. La natura retributiva accessoria del compenso, in quanto di carattere premiale, non esime dall’accertamento della sussistenza dei presupposti di legge e regolamentari, atteso che i trattamenti accessori possono essere erogati nei soli limiti degli stanziamenti dei relativi fondi.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Maddaloni, con qualifica di funzionario avvocato operante presso l’Avvocatura Comunale, ha agito in giudizio per ottenere la liquidazione dei compensi professionali per 39 giudizi conclusisi favorevolmente per l’ente con compensazione delle spese, relativi agli anni dal 2012 al 2018. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, liquidando solo l’importo di euro 5.195,00. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione, rilevando che il ricorrente non aveva assolto all’onere di allegare e provare il rispetto dei limiti di stanziamento di bilancio (non superiore a quello dell’anno 2013) e del tetto del trattamento economico complessivo, quali elementi costitutivi del diritto, e che una relazione del funzionario dell’ente non poteva essere qualificata come ricognizione del debito, non provenendo da soggetto legittimato a impegnare l’ente. Il dipendente ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda relativa agli anni precedenti al 2015, la Corte rileva che la sentenza di primo grado aveva ampiamente motivato il mancato riconoscimento dei compensi per gli anni 2012-2014, e che tale ratio decidendi non era stata efficacemente censurata in appello, con la conseguente formazione di un giudicato interno sul punto.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti la violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. e la dedotta errata attribuzione dell’onere della prova, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte richiama il principio per cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti, ipotesi non ricorrente nella specie. Quanto all’art. 2697 c.c., la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente interpretato l’art. 9, commi 6 e 7, del d.l. n. 90/2014, attribuendo al rispetto dei limiti di spesa e del trattamento economico complessivo il carattere di elementi costitutivi del diritto, il cui onere di allegazione e prova grava sul dipendente che agisce per l’adempimento. La Corte di merito ha quindi correttamente rilevato la carenza di allegazione e prova di tali presupposti da parte del ricorrente.
Il quarto motivo, relativo al valore probatorio della delibera di Giunta Municipale che aveva recepito una relazione del Responsabile dell’Avvocatura civica attestante il credito, è inammissibile. La Cassazione rileva che si tratta di una questione nuova, non esaminata nel giudizio di merito, e che la censura si risolve in una contestazione dell’interpretazione di un atto, non sindacabile in sede di legittimità. Quanto al dedotto travisamento della prova, la Corte richiama il principio per cui tale vizio è rimediabile con la revocazione, non con il ricorso per cassazione, salvo che non si tratti di un travisamento che rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, ipotesi non ravvisabile nella specie.
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