RIA negli enti locali: esclusa la maggiorazione prevista per i Ministeri (Cass. civ. Sez. L n. 24229 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità prevista dal d.P.R. n. 44/1990 non si applica al personale del comparto Regioni ed enti locali, essendo istituto proprio del comparto Ministeri. Per il personale regionale rilevano invece le specifiche discipline di comparto e, in particolare, l’ultimo incremento definitivo della RIA previsto dal d.P.R. n. 333/1990 con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988. Ai fini della prescrizione, il diritto decorre dal momento in cui può essere esercitato secondo la disciplina applicabile e non dal successivo provvedimento dell’amministrazione che ne riconosca formalmente l’esistenza.
Il Fatto
Un dipendente regionale aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive derivanti dal riconoscimento dell’anzianità maturata prima dell’immissione in ruolo. Sosteneva che la Regione avesse determinato in modo errato gli scatti di anzianità, non considerando integralmente il servizio pregresso.
Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’appello aveva ridotto sensibilmente l’importo riconosciuto, ritenendo che gli incrementi della retribuzione individuale di anzianità potessero maturare soltanto fino al 31 dicembre 1990. Il lavoratore proponeva ricorso principale, mentre la Regione formulava ricorso incidentale contestando sia l’applicabilità della disciplina sulla maggiorazione RIA sia la decorrenza della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina prioritariamente il ricorso incidentale e accoglie i primi quattro motivi. La Corte territoriale aveva applicato alla fattispecie la disciplina della cosiddetta maggiorazione RIA prevista dal d.P.R. n. 44/1990. Tale istituto, però, riguardava il personale del comparto Ministeri e non quello di Regioni ed enti locali.
Per il personale regionale la disciplina applicabile era contenuta nel d.P.R. n. 333/1990. L’art. 44 prevedeva, dal 1° gennaio 1989, un incremento definitivo della retribuzione individuale di anzianità per il servizio maturato nel biennio precedente. Secondo la Cassazione, questo rappresentava l’ultimo incremento previsto dalla disciplina di comparto e non introduceva ulteriori scatti successivi.
Ne consegue che non possono essere estese al personale regionale né la maggiorazione RIA prevista per i Ministeri né le successive disposizioni che ne regolavano la maturazione fino al 31 dicembre 1990. Anche gli interventi della Corte costituzionale relativi a quella disciplina restano estranei alla fattispecie, perché riferiti a un diverso comparto.
È accolto anche il motivo della Regione sulla prescrizione. La Corte territoriale aveva fatto decorrere il termine dal successivo provvedimento amministrativo con cui l’ente aveva formalmente riconosciuto l’anzianità. La Cassazione osserva invece che, in base alla normativa applicabile, il diritto al riconoscimento dell’anzianità era già esercitabile al momento dell’inquadramento nel ruolo ad esaurimento.
Il dies a quo della prescrizione deve quindi essere individuato nel momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, senza attribuire efficacia costitutiva al successivo decreto ricognitivo dell’amministrazione. Il ricorso principale del lavoratore viene rigettato, quello incidentale accolto nei termini indicati e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per un nuovo esame.
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