Illecito del dipendente pubblico: decisiva l’occasionalità necessaria (Cass. civ. Sez. III n. 24889 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’ente pubblico per il fatto illecito del dipendente, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., sussiste anche quando l’agente persegua finalità esclusivamente personali, se la condotta è collegata alle funzioni da occasionalità necessaria. Il nesso ricorre quando, secondo un giudizio controfattuale ex ante di causalità adeguata, l’illecito non sarebbe stato possibile senza i poteri attribuiti e ne costituisce uno sviluppo non oggettivamente anomalo. L’estraneità della finalità ai compiti istituzionali non basta quindi a recidere il rapporto di imputazione. È nulla per motivazione apparente la decisione che reputa irrilevante l’inerzia dell’amministrazione mediante argomenti gravemente contraddittori.
Il Fatto
Alcuni privati avevano versato contributi di costruzione e diritti di segreteria direttamente al responsabile dell’ufficio tecnico comunale. Il funzionario incassava contanti e assegni, rilasciando documenti recanti l’intestazione e il timbro dell’ente, con l’indicazione della pratica edilizia e dell’avvenuto pagamento. Le somme non erano però confluite nella tesoreria comunale ed erano state oggetto di appropriazione.
Dopo l’emersione degli illeciti, l’amministrazione aveva chiesto ai privati un nuovo pagamento. Questi avevano agito per ottenere l’accertamento dell’effetto liberatorio dei versamenti e della responsabilità solidale del funzionario e dell’ente, ai sensi degli artt. 2049 e 2043 cod. civ. e dell’art. 28 Cost. I giudici di merito avevano escluso la responsabilità dell’amministrazione, ritenendo che la finalità personale e penalmente illecita avesse reciso il rapporto organico. I ricorrenti hanno quindi adito la Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il motivo relativo alla responsabilità dell’ente. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13246/2019: il preponente pubblico risponde anche dell’illecito penale commesso dal dipendente per fini egoistici, purché le attribuzioni esercitate abbiano costituito l’antecedente necessario della condotta e questa non rappresenti uno sviluppo oggettivamente anomalo dei poteri conferiti.
La verifica deve essere compiuta mediante un giudizio controfattuale oggettivizzato ex ante. Occorre stabilire se l’illecito sarebbe stato possibile senza l’esercizio delle funzioni e se l’abuso fosse oggettivamente raffigurabile o prevenibile. Il rischio imputabile al preponente comprende anche le forme non improbabili di esercizio infedele dei poteri. Restano applicabili i principi sull’interruzione del nesso causale per caso fortuito, fatto del terzo o della vittima, nonché quelli sul concorso colposo del danneggiato.
La Corte d’appello aveva invece attribuito efficacia decisiva alla finalità personale del reato. Aveva così omesso di valutare la durata della condotta, il collegamento tra funzioni e appropriazioni, l’eventuale inadeguatezza organizzativa e la possibilità di prevenire l’abuso. Tali elementi dovevano essere esaminati nel loro sviluppo temporale, anche per verificare quando gli ammanchi avrebbero potuto emergere dai dati finanziari dell’ente.
Quanto all’art. 1189 cod. civ., la censura diretta a dimostrare la buona fede dei pagatori è dichiarata inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione dei fatti. È invece accolto il denunciato vizio di motivazione sull’inerzia dell’amministrazione. L’essere l’ente vittima dell’illecito e l’indicazione del pagamento nei titoli edilizi non spiegano logicamente perché gli ammanchi, protratti nel tempo, fossero rilevabili solo dopo le indagini. Il giudice del rinvio dovrà rendere una motivazione effettiva su tale profilo e riesaminare la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. Il terzo motivo resta assorbito.
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