Licenziamento discriminatorio: la colpa datoriale esclude la riduzione del risarcimento (Cass. civ. Sez. Lav. n. 4623/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento discriminatorio, l’accertamento della colpa del datore di lavoro – anche in misura minima – esclude che il silenzio del lavoratore sulla propria condizione di disabilità possa costituire un elemento idoneo a ridurre l’indennità risarcitoria. La misura minima di cinque mensilità prevista dall’art. 18, comma 2, della legge n. 300 del 1970 non può essere applicata quando sia provata l’imputabilità dell’inadempimento datoriale, non rilevando il comportamento omissivo del dipendente in assenza di un obbligo di informazione sui propri dati sensibili.
Il Fatto
Una lavoratrice disabile è stata licenziata per superamento del periodo di comporto. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino hanno dichiarato nullo il licenziamento perché discriminatorio, ritenendo che la società, pur conoscendo alcuni elementi significativi sulle condizioni di salute della dipendente, non avesse attivato le necessarie interlocuzioni per valutare gli accomodamenti possibili. Tuttavia, la Corte territoriale ha ridotto il risarcimento alla misura minima di cinque mensilità, ritenendo che il silenzio della lavoratrice sulla propria disabilità mitigasse la colpa datoriale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice. Ha innanzitutto ribadito che la conoscibilità della condizione di disabilità da parte del datore, desunta da elementi oggettivi come i certificati medici e i periodi di ricovero, fa sorgere l’onere datoriale di attivarsi per acquisire informazioni, prima di procedere al licenziamento.
La Cassazione ha poi chiarito che la responsabilità risarcitoria per licenziamento illegittimo è regolata dall’art. 1218 c.c., con applicazione della presunzione legale di danno di cui all’art. 18 dello Statuto. Tuttavia, ha affermato che, una volta accertata la colpa del datore di lavoro, anche minima, questa è sufficiente a escludere qualsiasi riduzione del risarcimento. La colpa, infatti, esclude la ricorrenza di una causa non imputabile che possa giustificare l’applicazione del solo minimo indennitario.
La Corte ha quindi censurato la sentenza d’appello per aver considerato il silenzio della lavoratrice come elemento attenuante, sottolineando che non esiste un obbligo – o anche solo un onere – del lavoratore di trasmettere spontaneamente dati sensibili sulla propria salute, in assenza di una previa interlocuzione richiesta dalla legge.
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