Esonero contribuzione addizionale ASPI non esteso alle università non statali (Cass. civ. n. 15046/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esonero dalla contribuzione addizionale di cui all’art. 2, comma 29, lett. d), l. n. 92 del 2012, è limitato ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, e non si estende alle università non statali legalmente riconosciute.
La norma di esonero, in quanto di carattere speciale e derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 4, comma 8, l. n. 243 del 1991, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.
L’art. 4, comma 8, l. n. 243 del 1991, che equipara le università non statali alle statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria, attiene all’assoggettamento al regime contributivo (l’an), e non alla misura della contribuzione dovuta (il quantum), che è disciplinata da norme successive e speciali.
Il Fatto
L’INPS notificò all’Università un avviso di addebito per il versamento del contributo addizionale per il finanziamento dell’ASpI, previsto dall’art. 2, comma 28, l. n. 92 del 2012, per i lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato. L’Università si oppose, sostenendo di essere esonerata ai sensi del comma 29, lett. d), della medesima legge, che esclude dall’obbligo i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e che, in forza dell’art. 4, comma 8, l. n. 243 del 1991, le università non statali sono soggette alla stessa disciplina delle università statali per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Il Tribunale accolse parzialmente il ricorso, riducendo l’importo per sgravi operati in corso di causa. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1110 del 2021, confermò la decisione, ritenendo che l’equiparazione disposta dalla l. n. 243 del 1991 si estendesse anche all’esonero dalla contribuzione addizionale. L’INPS propose ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 2, commi 28-30, l. n. 92 del 2012 e dell’art. 4, comma 8, l. n. 243 del 1991.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 13519 del 2025) secondo cui l’art. 4, comma 8, l. n. 243 del 1991 costituisce una norma di carattere generale, mentre l’art. 2, commi 28 e 29, l. n. 92 del 2012 è una norma speciale sopravvenuta, che disciplina compiutamente le ipotesi di esenzione dalla contribuzione addizionale per l’ASpI. La disposizione del 1991, che equipara le università non statali alle statali ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione, si riferisce soltanto all’assoggettamento al regime contributivo, non già alla misura della contribuzione dovuta, che è regolata da norme successive e speciali.
La Corte rileva che il comma 29 dell’art. 2 l. n. 92 del 2012 prevede un elenco tassativo di esenzioni, tra cui quella per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, elenco che include le università statali ma non quelle non statali. Trattandosi di una norma derogatoria, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva al di là dei casi espressamente previsti. La Corte osserva, inoltre, che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2018, nell’escludere le università private dall’aumento dell’aliquota della contribuzione addizionale, ha espressamente disposto che per esse continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti, il che conferma la persistenza dell’obbligo contributivo per tali enti. La sentenza impugnata, che aveva esteso l’esonero alle università non statali, è pertanto errata e va cassata. La causa, non potendo essere decisa nel merito in quanto occorre verificare eventuali ulteriori ragioni di credito, è rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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