Cartella clinica incompleta: l’incertezza probatoria non può danneggiare il paziente (Cass. civ. n. 15608/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità sanitaria, la difettosa tenuta della documentazione clinica da parte del sanitario non può risolversi in un pregiudizio probatorio per il paziente. Quando la prova diretta sia resa impossibile o particolarmente difficoltosa dalla carenza documentale imputabile alla parte contro la quale il fatto deve essere dimostrato, il paziente può avvalersi della prova presuntiva in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Tale criterio opera non soltanto nell’accertamento della colpa professionale, ma anche nella ricostruzione del nesso causale tra la condotta sanitaria e le conseguenze dannose lamentate.
Quando nel processo civile siano disponibili risultanze tecniche provenienti da un precedente giudizio penale e una successiva consulenza d’ufficio pervenga a conclusioni differenti, il giudice deve confrontarsi concretamente con le divergenze tecniche rilevanti e motivare le ragioni dell’adesione all’una o all’altra ricostruzione.
Il Fatto
Una paziente agiva per il risarcimento dei danni conseguenti a cure odontoiatriche protrattesi per diversi anni, lamentando gravi conseguenze sull’apparato masticatorio e ripercussioni psichiche. In un precedente procedimento penale era stata accertata la responsabilità del sanitario per lesioni colpose, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
Nel successivo giudizio civile una consulenza tecnica d’ufficio aveva ricostruito diversamente alcuni aspetti della vicenda, attribuendo rilievo anche a condizioni congenite della paziente e limitando temporalmente il periodo di condotta professionale imperita. Il Tribunale liquidava il danno sulla base di tale consulenza e la Corte d’appello confermava la decisione, respingendo anche la richiesta di rinnovazione dell’accertamento tecnico.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene gravemente deficitaria la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva minimizzato la differenza tra le conclusioni dei consulenti operanti nel giudizio penale e quelle della CTU civile, senza valutare adeguatamente le conseguenze derivanti dal diverso arco temporale della condotta imperita. In particolare, non era stata esaminata la possibile incidenza sul danno temporaneo del periodo che i consulenti penali avevano già ricondotto alla non corretta attività sanitaria.
La Corte censura inoltre l’utilizzazione della carenza documentale relativa ai primi anni delle cure come elemento sfavorevole alla paziente. In ambito sanitario, infatti, l’assenza o l’inadeguatezza della documentazione che avrebbe dovuto essere formata e conservata dal professionista non può determinare un aggravamento dell’onere probatorio del danneggiato. In una simile situazione il principio di vicinanza della prova consente il ricorso alle presunzioni anche per ricostruire il rapporto eziologico tra trattamento e danno.
Risulta insufficiente anche la motivazione sulle ulteriori conseguenze pregiudizievoli. La Corte d’appello aveva richiamato successivi elementi clinici per spiegare le differenze tra la CTU civile e le consulenze penali senza svolgere un effettivo confronto tra le rispettive risultanze. Analoga carenza riguarda l’esclusione del danno psichico e la liquidazione del danno morale, rispetto alla quale il mero richiamo alle tabelle milanesi non sostituisce la necessaria valutazione concreta, trattandosi di parametri privi di natura normativa. La sentenza viene quindi cassata con rinvio per un nuovo esame dell’intero quadro probatorio e delle poste risarcitorie.
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