Dichiarazioni spontanee utilizzabili se libere, verbalizzate e sottoscritte (Cass. pen. Sez. VI n. 31749/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria in assenza del difensore e degli avvisi previsti dagli artt. 63, comma 1, e 64 cod. proc. pen. sono utilizzabili nella fase procedimentale e cautelare, purché risulti una scelta libera, priva di coercizioni o sollecitazioni. Se provocate dalla polizia giudiziaria, restano inutilizzabili, salvo che per la prosecuzione delle indagini. La verbalizzazione e la sottoscrizione consentono di verificarne il contenuto e di prevenire abusi o malintesi. Il narcotest è atto urgente al quale il difensore può assistere senza diritto al previo avviso; l’eventuale nullità richiede l’allegazione dell’omesso avvertimento della facoltà di assistenza difensiva.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione. Nel compendio indiziario figuravano le dichiarazioni con cui uno degli indagati, nell’immediatezza dell’intervento, aveva riferito di avere gestito approvvigionamento e smercio insieme al coindagato.
I ricorrenti hanno denunciato l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni, assumendo che fossero state ottenute mediante pressioni e senza l’assistenza del difensore. Hanno inoltre contestato gli indizi relativi a uno dei coindagati, l’utilizzabilità del narcotest e la motivazione sulle esigenze cautelari. Secondo la difesa, la coabitazione e il riferimento all’odore della sostanza non dimostravano un contributo concorsuale, mentre misure domiciliari con controllo elettronico avrebbero neutralizzato il pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che, in materia cautelare, il ricorso per cassazione può denunciare la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione. Non può invece sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione degli indizi e delle esigenze cautelari. Il controllo resta interno al provvedimento impugnato e riguarda l’esistenza e la coerenza minima del percorso argomentativo.
Su queste basi, la censura relativa alle dichiarazioni è giudicata fattuale, aspecifica e congetturale. La Corte ribadisce la distinzione tra dichiarazioni realmente spontanee e dichiarazioni sollecitate. Nel caso esaminato, la successione temporale del narcotest, la sua rettificazione e l’ipotesi che il dichiarante intendesse scagionare una persona presente non dimostrano pressioni degli operanti. Le dichiarazioni risultano inoltre verbalizzate e sottoscritte. Poiché non esauriscono il quadro indiziario, la doglianza è irrilevante anche per la mancata prova di resistenza rispetto agli ulteriori elementi acquisiti.
Quanto alla posizione del coindagato, l’assenza di odore della cocaina non è ritenuta decisiva. Il Tribunale aveva valorizzato congiuntamente la quantità rinvenuta nell’abitazione condivisa, la presenza durante la cessione, gli strumenti per il confezionamento collocati in spazi comuni, il denaro incompatibile con le condizioni economiche e gli alloggiamenti ricavati nei veicoli. Tale convergenza indiziaria esclude, in questa fase, la prospettazione di una mera connivenza priva di contributo alla detenzione finalizzata alla cessione.
È infondata anche l’eccezione sul narcotest. Trattandosi di atto urgente di polizia giudiziaria, il difensore può presenziarvi, ma non deve essere previamente avvisato ai sensi dell’art. 356 cod. proc. pen.; non è stata invece allegata l’omissione dell’avvertimento previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Sulle esigenze cautelari, l’ingente droga, il denaro e l’assenza di redditi leciti sostengono il pericolo attuale di reiterazione. Incensuratezza e confessione sono reputate recessive, mentre i domicili proposti non neutralizzano il rischio. Il rigetto comporta la condanna alle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.