Autorizzazione RSA e requisito di agibilità come presupposto essenziale (TAR Abruzzo n. 514 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, il certificato di agibilità dell’immobile costituisce un requisito preliminare essenziale e inderogabile, al pari del parere favorevole di compatibilità programmatoria, tanto in caso di nuova costruzione quanto di interventi su edifici esistenti. Ne consegue che, in presenza di un provvedimento di diniego plurimotivato, qualora una delle ragioni poste a fondamento dell’atto resti indenne dalle censure dedotte, la carenza di interesse alla trattazione delle altre doglianze determina l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso, non potendo l’eventuale accoglimento delle censure residue condurre al conseguimento del bene della vita.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’archiviazione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale di 60 posti letto (36 per RSA Anziani e 24 per RSA Demenze), disposta dal Comune per l’inesistenza del certificato di agibilità dell’immobile e per il mancato rilascio del parere di compatibilità programmatoria regionale. Con successivi motivi aggiunti, ha censurato la determinazione con cui la Regione aveva rilasciato il parere solo per i posti RSA Demenze, negandolo per quelli RSA Anziani.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo richiamando l’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 e l’art. 3 della legge regionale Abruzzo n. 32/2007, che articolano il procedimento autorizzatorio in tre fasi: preparatoria, istruttoria e decisoria, con acquisizione obbligatoria del parere di compatibilità programmatoria regionale e dei pareri di congruità dell’ASL e degli uffici comunali.
Applicando il principio della “ragione più liquida”, il Tribunale ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, relativo all’accertamento dell’inagibilità dell’immobile. La censura è stata ritenuta infondata: la ricorrente ha contestato esclusivamente la mancata previsione normativa della certificazione di agibilità, ma non ha mai contestato l’insussistenza del requisito stesso, che costituisce condizione preliminare essenziale per il rilascio dell’autorizzazione.
Quanto al diniego del parere di compatibilità per la RSA Anziani, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di archiviazione è un atto plurimotivato: essendo rimasto indenne il capo motivazionale relativo all’inagibilità, la società non vanta un interesse concreto alla trattazione delle censure concernenti il metodo di calcolo dei fabbisogni, la cui eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre al rilascio dell’autorizzazione. Il ricorso introduttivo è stato pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato.
Analoga conclusione è stata raggiunta per i motivi aggiunti, dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse: anche l’eventuale erroneità del metodo di rilevazione dei fabbisogni non avrebbe potuto superare il riscontrato difetto dei requisiti minimi essenziali, tra cui il certificato di agibilità, la cui mancanza non è stata contestata neppure in quella sede. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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