Art. 528 c.c. Nomina del curatore
Art. 528 c.c. — Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.
L’eredità giacente è la situazione in cui, aperta la successione, l’eredità non è stata ancora accettata e il patrimonio ereditario resta affidato a una gestione interinale, conservativa e giudizialmente controllata, mediante la nomina di un curatore, allo scopo di evitare dispersioni dell’asse e di consentire una tutela ordinata di creditori, legatari e successibili.
Cosa prevede l’articolo
Primo comma. Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione nomina un curatore dell’eredità, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio.
Secondo comma. Il decreto di nomina è reso pubblico dal cancelliere: pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.
Applicazione pratica
La figura del curatore si colloca nella fase anteriore all’acquisto dell’eredità: la qualità di erede non sorge con la sola apertura della successione, ma con l’accettazione, e proprio questo spazio intermedio giustifica la curatela dell’asse. In termini pratici, l’istituto sostituisce una gestione spontanea e precaria con una gestione formale del patrimonio, quando il chiamato non abbia assunto la qualità di erede e non sia legittimato a dominare stabilmente i beni relitti ai sensi dell’art. 460 c.c.
Al possesso va equiparata, a questi fini, anche la mera detenzione. Resta discusso se il possesso — o la detenzione — di un solo bene ereditario sia sufficiente a escludere la giacenza: il dato letterale della norma parrebbe orientare in tal senso, sebbene si ritenga che il bene debba comunque rivestire un valore non trascurabile. Il decreto di nomina deve inoltre essere portato a conoscenza secondo la disciplina processuale, perché la pubblicità dell’ufficio serve a rendere opponibile ai terzi il subentro del curatore nella gestione dell’asse (art. 781 c.p.c., oltre all’art. 528 c.c.).
Giurisprudenza
Problema: se, per configurare l’eredità giacente, occorra la certezza dell’esistenza di un chiamato che non abbia accettato e non sia nel possesso di beni ereditari, o se basti una situazione di incertezza.
Principio: per la configurabilità di un’eredità giacente ex art. 528 c.c., e per la connessa possibilità di nominare un curatore, non è necessario che sia certa l’esistenza di un chiamato che non abbia accettato e non sia nel possesso di beni ereditari: è sufficiente che si ignori se il de cuius (il defunto) abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciò fino a quando, acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello Stato (così, richiamando la giurisprudenza di legittimità, Trib. Trento, sentenza n. 411/2024).
«L’istituto dell’eredità giacente mira a fronteggiare una situazione di incertezza ricorrente, non solo nel caso in cui i chiamati all’eredità, non in possesso dei beni ereditari, non abbiano ancora accettato, ma anche nell’ipotesi in cui non sia nota la presenza di chiamati o eredi, o vi sia stata rinuncia all’eredità da parte di taluno di essi: in questo senso, dunque, il nuovo art. 528, recependo la giurisprudenza formatasi in vigenza del vecchio art. 980 c.c., anziché limitare l’applicabilità dell’istituto in questione, ritenendolo operante solo per il caso in cui l’erede non sia noto (o abbia rinunciato), avrebbe aggiunto anche l’ulteriore ipotesi dell’erede noto ma che non accetti e non sia in possesso dei beni ereditari. Da qui, dunque, deve farsi discendere che: a) la successione legittima dello Stato ai sensi dell’art. 586 c.c. opera solo ove si abbia la certezza giuridica della mancanza di altri eredi; b) in mancanza di tale condizione occorre l’istituto dell’eredità giacente ex art. 528 c.c., atteso che c) non è necessario che sia certa l’esistenza di un chiamato all’eredità il quale non l’abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, ma è sufficiente che si ignori se il de cuius abbia eredi e se questi siano ancora in vita, e ciò fin quando, essendo acquisita la certezza della loro inesistenza, non ne derivi la posizione di erede dello Stato, con l’ulteriore logica conseguenza che d) fin quando, e tutte le volte in cui, tale giuridica certezza non sia acquisita o non sia raggiungibile, legittimato passivo per l’azione che un terzo svolga in relazione a beni relitti deve ritenersi non lo Stato ma il curatore dell’eredità giacente, da nominarsi ai sensi dell’art. 528 c.c. su istanza dell’interessato» (Trib. Messina, 4 dicembre 1999).» (così, richiamando la giurisprudenza di legittimità, Trib. Trento, sentenza n. 411/2024).
Conseguenza pratica: chi ha interesse ad agire su beni relitti non deve attendere la certezza assoluta sull’esistenza di eredi per ottenere la nomina di un curatore: basta l’incertezza. E finché tale incertezza non si risolve con la prova della mancanza di altri eredi, il legittimato passivo per le azioni relative ai beni ereditari resta il curatore, non lo Stato.
Problema: come si distingua l’eredità giacente dall’eredità vacante.
Principio: l’eredità giacente non coincide con l’eredità vacante, perché nella giacenza esiste ancora una delazione a favore di uno o più chiamati che non hanno accettato, mentre la vacanza indica, in senso proprio, la mancanza di un successibile che acquisti o possa acquistare l’eredità, con conseguente devoluzione allo Stato quale meccanismo di chiusura del sistema, ai sensi degli artt. 528 e 586 c.c. (Trib. Trento, sentenza n. 411/2024). L’eredità è vacante solo quando si accerti, in via definitiva, l’assenza di ulteriori chiamati — testamentari o legittimi — in grado di accettare: solo allora, esaurita ogni possibilità di devoluzione a successibili, l’eredità è attribuita allo Stato. La giacenza individua invece una fase anteriore e logicamente distinta, che ricorre quando, cumulativamente, il chiamato — per legge o per testamento — non abbia accettato l’eredità e non si trovi nel possesso di beni ereditari.
Conseguenza pratica: non si deve attendere l’accertamento definitivo dell’assenza di eredi per intervenire sul patrimonio ereditario incustodito: la curatela dell’eredità giacente copre esattamente la fase intermedia in cui l’esito successorio è ancora incerto.
Problema: quale sia la natura delle funzioni del curatore, se la sua nomina d’ufficio sia legittima, e quando queste funzioni cessano.
«La nomina del curatore dell’eredità giacente può avvenire, ove ne ricorrano i presupposti, anche d’ufficio, poiché allo stesso sono demandate funzioni pubblicistiche di cura del patrimonio: è infatti necessario che, mentre l’eredità è “vacante” — ossia non appartiene ad alcun soggetto — i beni facenti parte del compendio vengano amministrati correttamente e senza dispersione alcuna di valore (Corte Costituzionale, sentenza n. 83/2021; Cass., Sezioni Unite, 1997 [numero di sentenza non riportato nella fonte]). Proprio questa funzione, cui è preposta l’attività del curatore nell’amministrazione del compendio ereditario, mira a conservare il valore del patrimonio ed evitare che l’incuria nella manutenzione dei beni arrechi danni a terzi, promuovendo le ragioni che afferiscono al patrimonio ereditario e rispondendo alle istanze contro il medesimo proposte (Cass., sez. II, n. 970 dell’11 maggio 1967); la ratio del disposto dell’art. 532 c.c. riconduce espressamente la cessazione delle stesse funzioni al momento in cui si realizza l’accettazione dell’eredità. Invero, la circostanza che un soggetto abbia accettato l’eredità del de cuius fa venir meno di per sé l’esigenza di amministrare un patrimonio che, fino a quel momento, non era riconducibile ad alcuno, anche ai fini dell’attribuzione delle responsabilità per la gestione del medesimo. Deriva, dunque, che le funzioni pubblicistiche del curatore vengono meno, come le altre — compresa la legittimazione processuale (Cass., sez. I, n. 7076/1990) — non appena un soggetto chiamato all’eredità accetta la delazione ereditaria. In sostanza, se il presupposto perché si verifichi una situazione di giacenza è che l’eredità non sia stata accettata, l’aditio (l’accettazione dell’eredità) determina di diritto la cessazione della curatela e delle funzioni del curatore (Cass., sez. II, n. 29485 del 19 maggio 2009). Non assume pertanto rilievo la circostanza che, in quel momento, il curatore non abbia ancora depositato il rendiconto finale e chiesto la liquidazione del proprio compenso ai fini del venir meno della qualifica di pubblico ufficiale in capo allo stesso, trattandosi di attività che hanno la necessaria premessa nello svolgimento di quella, unica avente rilievo pubblicistico, ormai cessata (Cass. n. 7731/1991). A fronte dell’accettazione della vocatio ereditaria (la chiamata all’eredità), infatti, il curatore non può che rappresentare al Tribunale detta circostanza, a fronte della quale l’autorità giudiziaria — che interviene nello svolgimento di funzioni sostanzialmente amministrative, quali sono quelle ascrivibili alla giurisdizione volontaria (Cass. n. 6771/2001; Cass. n. 3244/1998) — non potrà che prenderne atto, chiudendo con decreto la procedura stessa.» (Cass., sentenza n. 20385/2023).
Conseguenza pratica: la nomina del curatore può avvenire anche d’ufficio, data la natura pubblicistica delle sue funzioni. Queste cessano automaticamente, senza necessità di un provvedimento nel merito, nel momento stesso in cui un chiamato accetta l’eredità: il tribunale si limita a prenderne atto e a chiudere la procedura con decreto, a prescindere dal fatto che il curatore abbia già reso il rendiconto finale.
Problema: se, in presenza di più chiamati, sia configurabile un’eredità giacente limitata alla sola quota di chi non ha accettato, e chi sia legittimato a stare in giudizio per le controversie sul patrimonio giacente.
«Per il caso di pluralità di chiamati, non è configurabile la fattispecie dell’eredità giacente “pro quota”, tale da giustificare la nomina di un curatore giudiziale ai sensi dell’art. 528 c.c.: la funzione dell’eredità giacente è infatti quella di conservazione e di amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso — e non solamente di una parte di esso — in attesa della sua devoluzione definitiva a chi ne abbia titolo (Cass. n. 2611/2001).» (così Trib. Pavia, sentenza n. 158/2025; Cass., sentenza n. 20385/2023; Cass., sentenza n. 2611/2001).
Il curatore, una volta nominato, è il soggetto legittimato a stare in giudizio per le controversie che riguardano il patrimonio ereditario giacente (App. Catania, sentenza n. 279/2025).
Conseguenza pratica: la curatela riguarda sempre l’intero patrimonio ereditario, mai una sua quota isolata; ed è il curatore, non i singoli chiamati inerti, a dover essere convenuto o a dover agire nelle controversie sui beni giacenti.
Problema: se il procedimento di eredità giacente abbia natura contenziosa, se i relativi provvedimenti siano ricorribili in Cassazione, e se in questa sede possa accertarsi in modo definitivo la qualità di erede.
«La procedura di eredità giacente non ha natura contenziosa, ma ha la finalità di regolare l’amministrazione e la conservazione del patrimonio ereditario nel periodo compreso tra l’apertura della successione e la successiva devoluzione del patrimonio agli eredi. Il provvedimento che dispone l’apertura o la chiusura, pur non essendo sottratto al controllo giudiziale nelle forme del reclamo, non decide su diritti, né definisce un contenzioso in maniera irretrattabile: ne consegue che le relative pronunce — anche se adottate in sede di impugnazione — non sono ricorribili in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mezzo straordinario riservato al controllo su provvedimenti decisori non più modificabili. Questa Corte ha già ritenuto inammissibile il ricorso in cassazione avverso il provvedimento che abbia pronunciato sulla chiusura della procedura di eredità giacente (Cass. n. 3942/1994; Cass. n. 7032/2000; Cass. n. 5274/2006, in materia di regolamento di competenza sollevato nell’ambito di un procedimento di eredità giacente), salva la ricorribilità del solo capo condannatorio delle spese adottato in fase di reclamo, in quanto idoneo a pregiudicare definitivamente la parte soccombente riguardo a un diritto di carattere patrimoniale (Cass. n. 4030/1994; Cass. n. 3246/1998; Cass. n. 13892/2003; Cass. n. 24140/2004).» (così Cass., sentenza n. 28282/2023).
«La procedura di eredità giacente ha la sola funzione di amministrare il patrimonio ereditario in attesa della successiva devoluzione agli aventi diritto, sicché delle questioni che attengono all’acquisto o alla perdita della qualità di erede il giudice ha cognizione solo incidentale, in funzione dei provvedimenti provvisori da assumere per la gestione dell’asse (Cass. n. 3942/1994). Una domanda diretta a far dichiarare definitivamente i reclamanti eredi puramente e semplicemente, ai fini della loro responsabilità per i debiti ereditari, andava proposta in sede contenziosa, con la conseguenza che un eventuale intervento autonomo in fase di reclamo, volto a tale scopo, non era ammissibile, non potendo condurre a un diverso esito processuale.» (così Cass., sentenza n. 28282/2023).
Conseguenza pratica: chi vuole ottenere un accertamento definitivo della propria — o altrui — qualità di erede non può farlo nell’ambito del procedimento di eredità giacente, ma deve promuovere un giudizio contenzioso autonomo; e i provvedimenti sulla giacenza, non decidendo su diritti in modo irretrattabile, non sono ricorribili in cassazione, salvo per il capo relativo alla condanna alle spese.
Errori frequenti
- Ritenere che serva la certezza assoluta sull’esistenza di eredi per nominare un curatore: basta l’incertezza sulla loro esistenza o sopravvivenza.
- Confondere l’eredità giacente con l’eredità vacante: nella prima la delazione esiste ancora ed è solo inesercitata; nella seconda è definitivamente accertato che nessuno può succedere.
- Pensare che il curatore possa essere nominato solo su istanza di parte: la nomina può avvenire anche d’ufficio, data la natura pubblicistica delle sue funzioni.
- Credere che le funzioni del curatore cessino solo con il deposito del rendiconto finale: cessano automaticamente con l’accettazione dell’eredità da parte di un chiamato.
- Ammettere una curatela limitata alla quota di un solo chiamato inerte, in presenza di più chiamati: la giacenza riguarda sempre l’intero patrimonio ereditario.
- Tentare di ottenere, nel procedimento di eredità giacente, un accertamento definitivo della qualità di erede: va chiesto in sede contenziosa autonoma.
Collegamenti
Art. 460 c.c. (poteri conservativi del chiamato), art. 532 c.c. (cessazione delle funzioni del curatore), art. 586 c.c. (successione dello Stato), art. 781 c.p.c. (pubblicità del decreto di nomina).
L’art. 528 c.c. presidia lo spazio di incertezza tra l’apertura della successione e l’accettazione: finché quello spazio resta aperto, il patrimonio ereditario non può restare senza governo, ma nemmeno può essere trattato come già acquisito da qualcuno — né dal chiamato inerte, né, prematuramente, dallo Stato.
Nota della Redazione
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