Art. 564 c.c. Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto.
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.
L’art. 564 c.c. disciplina, nella normativa vigente, due piani distinti ma coordinati dell’azione di riduzione: da un lato, la condizione dell’accettazione con beneficio d’inventario quando la riduzione è proposta contro donatari o legatari non coeredi; dall’altro, l’obbligo per il legittimario di imputare alla propria quota quanto abbia già ricevuto dal defunto, salvo espressa dispensa. La funzione della norma è selettiva e processuale, perché subordina l’accesso alla tutela riduttiva a un comportamento coerente del legittimario e, soprattutto nel primo comma, protegge i terzi estranei alla comunione ereditaria consentendo una verifica attendibile dell’attivo ereditario prima di comprimere donazioni o legati già attribuiti (App. Cagliari 102/2025).
«In vero, la causa petendi dell’azione di riduzione presuppone, oltre all’allegazione della qualità di legittimario, la specificazione dei beni che costituiscono il relictum e l’individuazione delle diverse attribuzioni che invece costituirebbero il donatum, e ciò al duplice fine di assicurare la riunione fittizia e di assolvere all’onere di imputazione posto dall’art. 564 c.c. a carico di colui che agisce in riduzione. Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, peraltro, in tema di azione di riduzione, l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni costituenti il “relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal “de cuius”, anche in vista dell’imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova (Cass. 348/2023 e Cass. 18199/2020).» (App. Cagliari 102/2025)
In questa prospettiva, l’art. 564 c.c. non coincide con la disciplina sostanziale del “come” si riduce, né con quella del calcolo della disponibile o della legittimazione ad agire, ma presidia le condizioni e i limiti di proponibilità e di fondatezza della pretesa del singolo legittimario.
«Il collegio osserva che l’art. 564 cc prevede che l’erede legittimario può esperire il rimedio contro donatari e legatari, che non siano suoi coeredi, a condizione che abbia preventivamente accettato l’eredità con beneficio di inventario; tale disposizione non si applica se abbia accettato con beneficio di inventario ma sia successivamente decaduto. La Corte di legittimità ha tuttavia chiarito con giurisprudenza consolidata che tale regola non si applica al legittimario totalmente pretermesso, atteso che lo stesso non può considerarsi erede, onde non può accettare un’eredità che non gli è stata devoluta: “In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato ex lege all’eredità, è considerato pretermesso qualora il de cuius abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare inter vivos; ne deriva che l’azione di riduzione non è soggetta all’onere dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità” (Cass. 24836/2022). La stessa Corte ha anche chiarito che l’esecuzione di disposizioni testamentarie non integra rinuncia alla proposizione dell’azione di riduzione: “La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa” (Cass. 168/2018). In tema di decadenza dal beneficio di inventario, la Corte ha chiarito che l’omissione totale o parziale nell’inventario di beni del compendio integra decadenza: “In tema di successioni mortis causa, la omissione nell’inventario di beni appartenenti all’eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d’inventario ai sensi dell’articolo 494 c.c.” (Cass. 16195/2007). Quanto all’interpretazione del testamento, la Cassazione con massime consolidate ha sancito che deve darsi prevalenza alla volontà effettiva del testatore, desumibile dalla scheda testamentaria avvalendosi di elementi estrinseci quali la cultura e l’ambiente di vita del testatore (Cass. 4814/1987; Cass. 1079/2005).» (Trib. Milano 2050/2025; Trib. Palermo 308/2025, nello stesso senso, con richiamo a Cass. 23393/2017 e Cass. 23278/2013)
«Ora, l’art. 564, co. 1, c.c. stabilisce che “Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può richiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all’eredità. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto”; al secondo comma dispone che “In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazione o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”. Il primo comma pone quest’ultima come vera e propria condizione che deve sussistere prima dell’esercizio dell’azione di riduzione, mentre il secondo comma stabilisce solo che colui che esercita l’azione di riduzione deve imputare le donazioni ed i legati in suo favore alla sua porzione legittima, “imputazione che ben può avvenire anche in corso di giudizio, una volta che effettuata la riunione fittizia tra relictum al netto dei debiti e donatum, sia possibile stabilire la quota disponibile e quindi quella riservata agli eredi necessari” (Cass. 8348/2025). Per giurisprudenza costante, “la disposizione di cui all’art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell’azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d’inventario, non opera nel caso in cui le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi”: è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale regola, giustificata dall’esigenza di porre il convenuto in grado di conoscere l’entità dell’asse ereditario, dalla ratio di evitare il contrasto tra responsabilità ultra vires dell’erede e azione di riduzione, e dalla volontà di non sacrificare il terzo a vantaggio dei creditori del defunto (Cass. 18068/2012; Cass. 29891/2023).» (Trib. Torino 3600/2025)
1. Accettazione con beneficio d’inventario
La regola generale del primo comma richiede che il legittimario abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario per agire in riduzione contro donatari o legatari non coeredi. L’accettazione beneficiata è fattispecie a formazione progressiva: non basta la dichiarazione, ma occorrono le forme e i termini dell’inventario previsti dagli artt. 484, 485 e 487 c.c.; in difetto, il chiamato resta o diviene erede puro e semplice, con perdita della condizione richiesta dall’art. 564 c.c. per colpire i terzi estranei (App. Roma 825/2025; App. Cagliari 102/2025). La giurisprudenza più recente conferma il carattere di condizione dell’azione del primo comma, specialmente quando la domanda sia diretta contro non coeredi o anche contro soggetti societari destinatari dell’attribuzione (Cass. 8469/2025; Cass. 2369/2024).
2. Ambito soggettivo ed eccezioni
L’onere non è richiesto quando la riduzione sia proposta contro coeredi, perché l’art. 564 c.c. prevede espressamente l’eccezione per donazioni e legati fatti a persone chiamate come coeredi (Trib. Bergamo 60/2025; Trib. Cuneo, 17/07/2025). Emerge inoltre, come orientamento rilevante, l’esenzione del legittimario totalmente pretermesso, sul rilievo che egli non è chiamato all’eredità e non può accettarla prima dell’esito vittorioso della riduzione; tuttavia l’esonero presuppone una vera pretermissione totale e non la sola esiguità del relictum (Cass. 26289/2025; Cass. 27778/2023; Cass. 19010/2024; Trib. Crotone 80/2025). Per gli eredi del legittimario e per gli aventi causa o creditori, il coordinamento con la legittimazione dell’art. 557 c.c. resta indiretto: non risulta, allo stato, un orientamento specifico che sviluppi puntualmente l’estensione della condizione del beneficio d’inventario a tutte le figure derivate.
3. Imputazione ex se
Il secondo comma dell’art. 564 c.c. impone al legittimario che agisce in riduzione di imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti dal defunto, salvo espressa dispensa. La funzione dell’imputazione ex se è evitare che il legittimario pretenda la reintegrazione senza prima portare in conto quanto abbia già ricevuto a titolo gratuito, così verificando se vi sia davvero lesione della sua riserva (Cass. 17926/2020; Cass. 18199/2020; Cass. 8348/2025). L’orientamento più recente mostra un’evoluzione interpretativa importante: mentre il primo comma è trattato come vera condizione dell’azione, il secondo comma tende a essere letto come operazione contabile e tema di allegazione e prova, non come sbarramento processuale automatico da verificare in limine. Restano tuttavia formulazioni più rigide, che parlano di inammissibilità o comunque di pregiudizio radicale all’azione quando il legittimario non imputi o non provi le attribuzioni ricevute: il quadro non è quindi completamente uniforme nella terminologia, pur essendo la tendenza prevalente orientata verso una verifica finale della lesione alla luce dell’istruttoria (Cass. 13243/2016; Trib. Imperia 166/2025).
4. Dispensa dall’imputazione
La dispensa è ammessa dall’art. 564 c.c., ma deve risultare espressamente: non può desumersi da formule equivoche o da mere dichiarazioni del testatore di avere “già soddisfatto” il legittimario, se non supportate da prova della liberalità e della volontà dispensativa (Cass. 35738/2023; Cass. 3352/2024). La giurisprudenza qualifica la dispensa dall’imputazione come negozio di ultima volontà, autonomo rispetto alla donazione inter vivos in cui possa essere contenuta, e dunque soggetto anche a revoca, espressa o implicita solo se vi sia incompatibilità oggettiva con una successiva disposizione testamentaria (Cass. 3352/2024; Cass. 27049/2025). Quanto ai limiti, la dispensa non può pregiudicare gli altri legittimari oltre la disponibile: questo dato emerge in modo particolarmente netto nella giurisprudenza in tema di dispensa da collazione, utilizzabile per coordinamento sistematico, ferma la distinzione tra i due istituti (Cass. 13243/2016; Cass. 14274/2023; Corte App. Napoli 64/2023).
5. Imputazione ex se, collazione e riunione fittizia: distinzione pratica
L’imputazione ex se è un onere del legittimario attore in riduzione e serve a portare in conto, sulla propria quota di riserva, le liberalità ricevute dal de cuius (Cass. 9813/2023). La collazione, invece, è istituto divisionale tra coeredi, diretto alla ricostruzione della massa da dividere e al riequilibrio delle quote, con effetti patrimoniali concreti, in natura o per imputazione, sul donatario coerede (Cass. 28196/2020; Cass. 18823/2023; Trib. Rovigo 310/2025). La riunione fittizia è, a sua volta, una mera operazione contabile prodromica al calcolo della lesione, che somma relictum e donatum senza provocare di per sé alcun trasferimento o conferimento reale alla massa (Cass. 17926/2020; Cass. 15342/2025; Cass. 9813/2023). La distinzione ha ricadute operative decisive: l’eccezione di imputazione ex se può servire a ridurre o paralizzare la domanda di riduzione; la collazione richiede, o segue automaticamente alla divisione secondo i casi, un diverso petitum e diversi effetti; la riunione fittizia è un passaggio metodologico necessario nel giudizio di riduzione ma non è una domanda autonoma.
6. Oggetto dell’imputazione e profili estimativi
L’imputazione riguarda certamente donazioni dirette e legati, nonché attribuzioni gratuite comunque provate; per le donazioni indirette, la loro considerazione richiede spesso una specifica attività di allegazione e, se necessario, di accertamento della natura liberale dell’operazione (Cass. 35738/2023; Cass. 26834/2023). Il momento valutativo è collegato alla ricostruzione del patrimonio al tempo dell’apertura della successione, ferma la possibile attualizzazione estimativa in specifici contesti divisionali (Trib. Firenze 3251/2024). Sul punto delle liberalità atipiche e delle donazioni nulle per difetto di forma, si registrano applicazioni di merito che ne considerano il controvalore nel relictum o nella ricostruzione contabile, ma non risulta, allo stato, un principio unitario di legittimità specificamente formulato per tutte le figure atipiche (Trib. Lucca 259/2025; Trib. Imperia 166/2025).
7. Onere di allegazione e prova
Il legittimario deve allegare la propria qualità, il fatto lesivo, un quadro sufficientemente determinato di relictum e donatum, nonché le attribuzioni da imputare, ma non è sempre necessario indicare sin dall’atto introduttivo una quantificazione matematica completa dei singoli valori, purché la prospettazione della lesione sia seria e verificabile anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 18199/2020; Cass. 15342/2025; Cass. 8348/2025; Trib. Cosenza 672/2025).
Se il convenuto eccepisce la mancata imputazione di ulteriori liberalità, grava su di lui l’onere di specificarne e provarne esistenza, natura e valore, senza che siano sufficienti allegazioni generiche o meri sospetti fondati su coincidenze temporali (Cass. 8469/2025; Trib. Imperia 166/2025). La CTU può essere disposta per stimare beni o ricostruire dati già sufficientemente allegati, ma non può supplire a una totale carenza di allegazioni fattuali né trasformarsi in indagine esplorativa sul patrimonio del de cuius (Cass. 15342/2025; Cass. 8348/2025; Trib. Vicenza 1957/2024).
8. Effetti della mancata imputazione
Emerge un orientamento oggi prevalente secondo cui l’omessa imputazione nell’atto di citazione non determina automaticamente l’inammissibilità della domanda, se le liberalità emergono dagli atti, dalle contestazioni o dall’istruttoria, e se il giudice può comunque procedere alla riunione fittizia e al riscontro della lesione nel rispetto delle preclusioni (Cass. 8348/2025; Cass. 15342/2025; Cass. 18199/2020; Trib. Catania 2599/2025). L’esito corretto, in tale ottica, è spesso il rigetto nel merito o l’accoglimento solo parziale se, all’esito dell’istruttoria, la lesione non risulti provata o risulti ridimensionata dalle attribuzioni imputabili (Cass. 17926/2020; Cass. 8348/2025). Rimane invece fermo che la mancanza dell’accettazione con beneficio d’inventario, quando necessaria ai sensi del primo comma, può condurre a improponibilità o inammissibilità della domanda verso i non coeredi, anche se la terminologia processuale usata nelle decisioni non è sempre perfettamente uniforme (Cass. 8469/2025; Cass. 2369/2024).
9. Rapporti con l’azione di riduzione
L’art. 564 c.c. disciplina le condizioni e i limiti dell’azione, non la legittimazione soggettiva in senso pieno, né il criterio di ordine della riduzione, né gli effetti restitutori finali. La natura personale dell’azione di riduzione, ribadita dalla giurisprudenza, conferma che il giudice non può pronunciarla d’ufficio a favore di legittimari che non l’abbiano chiesta e che non sussiste litisconsorzio necessario né attivo né passivo in via generale (Cass. 23862/2023). Questo dato rafforza anche la logica dell’imputazione ex se: essa opera come onere connesso alla domanda del singolo legittimario e non come meccanismo di riequilibrio automatico dell’intera successione (Cass. 23862/2023; Cass. 9813/2023).
«Assorbente appare, poi, il rilievo che, ai sensi dell’art. 564 c.c., “il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità”. Quest’ultima disposizione, che opera tutte le volte in cui il legittimario leso voglia agire in riduzione nei confronti di legatari e donatari non coeredi, pone una vera e propria condizione di proponibilità della domanda e, di conseguenza, l’accettazione con beneficio di inventario non può sopravvenire nel corso del giudizio (Cass. 340/1949), mentre la sua mancanza è rilevabile d’ufficio (Cass. 1701/1968). Di conseguenza, si è ripetutamente affermato che, in simili casi, la domanda di simulazione in tanto è proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della domanda di riduzione e cioè l’accettazione con beneficio d’inventario (Cass. 4400/2011; Cass. 2294/1996). Sennonché l’attore, benché abbia affermato di avere accettato l’eredità della madre con beneficio di inventario, non ha fornito la relativa prova, essendosi limitato a produrre in giudizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a una successiva accettazione con beneficio di inventario che egli aveva in animo di effettuare, ma non è noto se poi lo stesso abbia effettivamente accettato l’eredità con beneficio di inventario, né se abbia provveduto a redigere l’inventario, posto che l’ultima frase del primo comma dell’art. 564 c.c., nel disporre che l’erede non perde il diritto di chiedere la riduzione se, avendo accettato con beneficio di inventario, decade successivamente dal beneficio, non implica che, ai fini della condizione di procedibilità prevista nell’art. 564 c.c., non sia richiesta dalla legge anche l’effettiva esecuzione dell’inventario, giacché, in mancanza di questa, il soggetto è considerato “erede puro e semplice” (Cass. 16739/2005).» (Trib. Messina 1252/2025)
«Non vale, poi, osservare che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, la qualità di terzo compete al legittimario anche in alcune fattispecie in cui non venga contestualmente proposta domanda di riduzione, in quanto occorre, in ogni caso, che l’accertamento della simulazione sia richiesto in funzione del pieno conseguimento della quota legittima, il che, pur non implicando necessariamente che, insieme alla domanda di simulazione, sia stata in concreto proposta una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata (Cass. 24134/2009), richiede, nondimeno, anche sotto il profilo dell’interesse ad agire, che la simulazione sia stata fatta valere in funzione di un effetto dipendente dalla riunione fittizia (Cass. 2620/1951), qual è quello previsto dall’art. 553 c.c., che prevede l’ipotesi del concorso tra eredi legittimi e legittimari e che si ritiene applicabile anche quando più legittimari concorrano nella successione legittima (Cass. 11659/2023; Cass. 12317/2019; Cass. 1521/1980). Infatti, la riunione fittizia non è legata necessariamente alla proposizione dell’azione di riduzione, risultando indispensabile anche nella ipotesi prevista dall’art. 553 c.c. quando vi sia concorso di eredi legittimari (Cass. 74/1967; Cass. 837/1986). In simili casi, la porzione spettante sul relictum al coerede donatario potrà essere ridotta di quanto necessario ad integrare la quota di riserva spettante agli altri coeredi. Appare comunque necessario che il legittimario interessato domandi che la sua quota sia calcolata a norma dell’art. 556 c.c. attraverso il procedimento di riunione fittizia, mentre se il legittimario non chiede la riunione fittizia, l’eredità si devolve secondo le quote stabilite per la successione legittima. Una simile domanda implica una deduzione specificamente rivolta a tal fine, non essendo sufficiente una generica istanza di collazione, poiché questa, di per sé, non prelude al procedimento di riunione fittizia, rappresentando un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere (Cass. 2453/1976). Di conseguenza, la deroga alla restrizione alla prova posta dall’art. 1417 c.c. non è più necessariamente correlata al fatto che sia stata anche proposta l’azione di riduzione della donazione dissimulata, ma resta ancorata al fatto che l’azione di simulazione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, poiché solo in questa ipotesi l’erede che, attraverso l’azione ex art. 1414 c.c., miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario si pone come “terzo” rispetto all’atto impugnato (Cass. 6315/2003).» (Trib. Messina 1252/2025)
Casi pratici
Un legittimario agisce in riduzione contro un legatario che non è coerede, senza aver prima accettato l’eredità con beneficio d’inventario. La domanda è esposta a improponibilità o inammissibilità, salvo che il legittimario risulti totalmente pretermesso.
Un legittimario totalmente pretermesso, escluso da ogni disposizione del de cuius, agisce direttamente in riduzione senza aver accettato l’eredità: l’azione stessa comporta tacita accettazione, e la condizione del beneficio d’inventario non gli si applica, non essendo egli formalmente erede prima dell’esito vittorioso dell’azione.
Un legittimario ha già ricevuto una donazione dal defunto e agisce in riduzione contro un altro donatario. Deve imputare alla propria quota di legittima quanto già ricevuto, salvo che il testatore lo abbia espressamente dispensato; l’imputazione può avvenire anche nel corso del giudizio, dopo la riunione fittizia.
Un convenuto eccepisce che l’attore ha omesso di imputare un’ulteriore liberalità ricevuta in vita dal defunto. Spetta al convenuto specificarne e provarne esistenza, natura e valore: non bastano allegazioni generiche o sospetti fondati su semplici coincidenze temporali.
Errori frequenti
- Agire in riduzione contro un legatario o donatario non coerede senza aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario. È una condizione dell’azione, non un adempimento successivo o accessorio.
- Applicare la condizione del beneficio d’inventario anche al legittimario totalmente pretermesso. Chi non è mai stato chiamato all’eredità non può accettarla prima dell’esito vittorioso della riduzione, e ne resta quindi esonerato.
- Ritenere che l’esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie precluda l’azione di riduzione. Preclude l’azione solo una volontà inequivoca di rinunciare a far valere la lesione, non la mera esecuzione delle disposizioni.
- Considerare l’omessa imputazione nell’atto introduttivo come causa automatica di inammissibilità. Se le liberalità emergono dagli atti o dall’istruttoria, il giudice può comunque procedere alla riunione fittizia e al riscontro della lesione.
- Confondere l’imputazione ex se con la collazione. La prima è un onere del legittimario attore in riduzione; la seconda è un istituto divisionale tra coeredi con presupposti ed effetti diversi.
- Desumere la dispensa dall’imputazione da formule equivoche o generiche. Deve risultare espressamente e con prova della volontà dispensativa del testatore.
Cosa fare
Prima di agire in riduzione contro un donatario o legatario non coerede, va verificato che il legittimario abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario nelle forme e nei termini degli artt. 484, 485 e 487 c.c., oppure che ricorra l’ipotesi di pretermissione totale che esonera da tale condizione.
Va accertato se il convenuto è un coerede: in tal caso la condizione del beneficio d’inventario non si applica, e l’azione può essere proposta senza quell’adempimento.
Il legittimario che agisce deve individuare con precisione le donazioni e i legati eventualmente ricevuti dal defunto, per procedere alla loro imputazione, salvo che risulti una dispensa espressa; l’imputazione può essere perfezionata anche nel corso del giudizio.
Se si intende eccepire la mancata imputazione di ulteriori liberalità da parte dell’attore, vanno specificati e provati esistenza, natura e valore di tali attribuzioni, senza limitarsi ad allegazioni generiche.
Nell’atto introduttivo va offerto un quadro sufficientemente determinato di relictum e donatum, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, senza necessariamente fornire fin da subito una quantificazione matematica completa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.