Contratto di assicurazione e distinzione tra contraente e assicurato: non sussiste obbligo di pagamento del premio a carico dell’assicurato (Cass. civ. Sez. 3 n. 4114 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione di pagamento del premio assicurativo grava esclusivamente sul contraente del contratto di assicurazione, il quale può essere persona diversa dall’assicurato, come nell’assicurazione in nome proprio per conto altrui. L’assicurato, parte del solo rapporto assicurativo e non del contratto, è creditore dell’indennizzo e non è obbligato al pagamento del premio. La proprietà dei veicoli assicurati o la stipulazione della polizza da parte di un congiunto non integrano di per sé un comportamento concludente idoneo a costituire un rapporto contrattuale diretto tra l’assicurato e l’assicuratore. L’accertamento del giudice di merito circa l’insussistenza della fattispecie della rappresentanza apparente, in assenza di elementi probatori sufficienti, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società, intermediario assicurativo, agiva in giudizio nei confronti della titolare di un’impresa individuale per il pagamento di premi relativi a tre polizze di assicurazione R.C.A. su veicoli di proprietà di quest’ultima. I premi erano stati pagati da un terzo, convivente della donna, mediante assegni privi di provvista. Dopo il decreto ingiuntivo e l’opposizione rigettata dal Giudice di Pace, il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto, per insussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra l’assicuratore e l’assicurata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina preliminarmente la posizione dell’agente assicurativo, precisando che questi può riscuotere i premi sia in nome proprio, se espressamente autorizzato, sia in nome dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1903 cod. civ.. Nella specie, l’agente aveva agito spendendo il nome dell’assicuratore preponente sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di merito, con contemplatio domini ritenuta immanente per l’intero giudizio.
Il primo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è infondato: i fatti indicati dalla ricorrente erano stati considerati dal giudice d’appello, che però non li aveva ritenuti idonei a configurare l’assunzione di obbligazioni contrattuali da parte della donna. La Corte ribadisce che la caratteristica del contratto di assicurazione è che le parti del contratto non coincidono necessariamente con le parti del rapporto assicurativo: solo il contraente stipula l’accordo e si obbliga al pagamento del premio, mentre l’assicurato, se persona diversa, è solo creditore dell’indennizzo.
Il secondo motivo, riguardante la violazione delle norme sulla prova, è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte chiarisce che, anche ammettendo la valenza probatoria dei documenti di polizza sottoscritti dal solo assicuratore e degli assegni emessi dal congiunto, tale prova non potrebbe comunque dimostrare che la donna fosse parte contraente, atteso che la sottoscrizione in calce ai documenti era stata da lei disconosciuta e che l’emissione degli assegni era avvenuta da parte del terzo.
Il terzo motivo è inammissibile perché tende a una rivalutazione del merito. Il Tribunale non aveva escluso la configurabilità della rappresentanza apparente in astratto, ma aveva negato la sussistenza di elementi probatori sufficienti a integrare la fattispecie, accertamento di fatto adeguatamente motivato e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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