Illegittimità della missione unica reiterata nel tempo nella somministrazione di lavoro: questione nuova inammissibile in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6238 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del precedente grado di giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. È, pertanto, inammissibile il motivo con cui i lavoratori somministrati deducono, per la prima volta in cassazione, la violazione del principio di temporaneità della prestazione lavorativa in relazione a un’unica missione, sia pure di lunga durata, quando tale questione non sia stata posta ai giudici di merito, i quali si erano espressi solo sulla genuinità dell’appalto e sulla validità del contratto commerciale di somministrazione.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, già dipendenti di imprese appaltatrici, avevano stipulato un contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato con un’agenzia per il lavoro, venendo utilizzati presso lo stabilimento di un’impresa committente. A seguito della cessazione dell’appalto, i lavoratori avevano impugnato la qualificazione del rapporto, chiedendo in via principale la declaratoria di illiceità o illegittimità dell’appalto ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e, in subordine, l’accertamento dell’illegittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, rigettava le domande, ritenendo genuino l’appalto e infondate le censure relative al contratto di somministrazione.
La Motivazione della Corte
I lavoratori proponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che i giudici di merito non avevano considerato il principio di temporaneità della prestazione che deve caratterizzare il rapporto tra lavoratore e utilizzatore, avendo essi svolto un’unica missione della durata di sette anni.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile in una duplice prospettiva. In primo luogo, richiamando il costante orientamento di legittimità, ha rilevato che le questioni devono essere già state dedotte nei gradi di merito e che la questione della durata dell’unica missione non era stata mai prospettata in appello. I ricorrenti, infatti, avevano censurato esclusivamente la violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e l’illegittimità del contratto cd. commerciale di somministrazione, ma non la legittimità dei rapporti di lavoro sottesi a quel contratto sotto il profilo della loro durata o reiterazione.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che i ricorrenti non avevano specificato quale norma del d.lgs. n. 276/2003 fosse stata violata, né avevano allegato di avere fatto valere nei gradi di merito l’illegittimità dell’unica missione per la sua finalità elusiva dei principi della Direttiva 2008/104/CE.
La Corte ha, quindi, precisato che la giurisprudenza nazionale e della Corte UE, richiamata dai ricorrenti (tra cui Cass. n. 22861 del 2022 e Cass. n. 29570 del 2022), concerne l’ipotesi di missioni successive assegnate al medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, le quali potrebbero eludere l’essenza delle disposizioni della Direttiva citata e realizzare un abuso di tale forma di lavoro. Tale principio, però, non è riferibile al caso in esame, in cui gli stessi ricorrenti avevano evidenziato di essere stati inviati in un’unica missione, sia pure di considerevole lunghezza.
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Nota della Redazione
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