Onere probatorio del datore di lavoro sui requisiti delle agevolazioni per assunzioni dalla lista di mobilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16426 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio avente ad oggetto la spettanza delle agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità verte sul diritto e non sulla legittimità dell’atto amministrativo di diniego. Grava pertanto sul datore di lavoro, che rivendica l’operatività di un regime di favore, l’onere di allegare e provare tutti i presupposti di legge, inclusa la sussistenza delle condizioni che escludono un intento elusivo. Tale onere non è derogato dalla circostanza che il giudice di merito non abbia pronunciato sulla legittimità del provvedimento di diniego dell’INPS, essendo il relativo accertamento demandato al giudice d’ufficio. L’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, nel richiedere l’effettivo incremento occupazionale, individua un elemento costitutivo del diritto al beneficio, la cui prova grava su chi ne domandi tutela.
Il Fatto
Una società cooperativa, incorporante di altra società che aveva a sua volta incorporato una terza società, proponeva domanda per il riconoscimento delle agevolazioni contributive previste per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 8, comma 4, e dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991. Il Tribunale adito dichiarava le domande improponibili. In sede di gravame, la Corte d’appello di Palermo, riformando la pronuncia di prime cure, dichiarava le domande proponibili ma le respingeva nel merito, ritenendo non provati i presupposti del beneficio. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla legittimità del diniego dell’INPS e, con il secondo, il vizio di ultrapetizione per la statuizione sull’insussistenza delle condizioni ostative.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso entrambi i motivi di ricorso. Con riferimento al primo motivo, la Cassazione ha chiarito che il giudizio introdotto dalla società non investe la legittimità del provvedimento di diniego dell’INPS, ma la sussistenza dei presupposti del regime di favore invocato. Ne consegue che il riscontro di eventuali vizi motivazionali del provvedimento amministrativo è ininfluente, giacché ciò che rileva è l’accertamento dei requisiti cui la legge subordina il riconoscimento del beneficio. Su tali presupposti, che rappresentano l’autentico bene della vita, la Corte di merito ha pronunciato nel rispetto dell’art. 112 cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha rilevato che il giudice di merito, dopo aver escluso l’improponibilità, non poteva esimersi dal riscontrare d’ufficio la sussistenza dei presupposti delle agevolazioni richieste. In questa prospettiva, la Corte ha ribadito che l’onere di provare gli elementi costitutivi di un regime derogatorio, quale è quello agevolativo, grava su chi intenda beneficiarne. L’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, nel correlare il beneficio all’effettivo incremento occupazionale, individua un elemento costitutivo del diritto, che deve essere allegato e dimostrato in tutti i suoi presupposti ad opera di chi ne domandi tutela, come già affermato da Cass., sez. lav., 3 febbraio 2025, n. 2528.
La Corte ha inoltre precisato che la medesima conclusione vale per la fattispecie tipizzata dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, richiamando il consolidato orientamento secondo cui le agevolazioni presuppongono che l’assunzione dei lavoratori risponda a reali esigenze economiche e non configuri una condotta elusiva degli scopi legislativi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti di lavoro, come recentemente ribadito da Cass., sez. lav., 31 marzo 2026, n. 7767.
Il giudizio di fatto compiuto dalla Corte d’appello — che ha escluso che la società avesse offerto prova persuasiva del diritto dedotto, in considerazione dei significativi elementi di collegamento tra le società — è stato ritenuto dalla Cassazione non efficacemente scalfito dalle censure della ricorrente. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con conseguente obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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