Revoca del permesso di soggiorno per il lungo soggiornante e onere istruttorio (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 340 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio amministrativo, l’Amministrazione resistente ha l’onere di fornire la documentazione richiesta dal giudice con ordinanza istruttoria, al fine di garantire il pieno contraddittorio e la completezza dell’istruttoria. La mancata ottemperanza all’ordine istruttorio non determina l’automatico accoglimento del ricorso, ma comporta il rinnovo degli incombenti e la fissazione di una nuova udienza pubblica, quando l’Amministrazione si sia costituita in giudizio senza svolgere attività difensiva. Il giudice amministrativo conserva il potere di rinnovare le richieste istruttorie, assegnando un nuovo termine per l’adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato il provvedimento con cui la Questura di Trieste aveva revocato il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti. Con ordinanza n. 32 del 13.3.2026, il TAR Friuli-Venezia Giulia aveva disposto approfondimenti istruttori, ordinando al Ministero dell’Interno il deposito di una dettagliata e documentata relazione sull’argomento, con termine di 15 giorni. Il Ministero non aveva fornito alcun riscontro, costituendosi in giudizio solo il 15.4.2026 con un atto formale di resistenza, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione intimata non aveva ottemperato all’ordinanza istruttoria n. 32/2026, non depositando la relazione richiesta e non svolgendo alcuna attività difensiva sostanziale. Tale comportamento è stato considerato ostativo alla decisione della controversia, attesa la necessità di acquisire gli elementi documentali per valutare la legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno.
Il TAR ha ritenuto di rinnovare le richieste istruttorie già formulate, assegnando all’Amministrazione un nuovo termine di 40 giorni per l’adempimento, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza. Ha inoltre fissato l’udienza pubblica del 5.11.2026 per il prosieguo del giudizio.
La decisione si fonda sugli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm., che regolano i poteri istruttori del giudice amministrativo. Il Collegio ha evidenziato che la mancata collaborazione dell’Amministrazione non può risolversi in un automatismo processuale, ma impone al giudice di reiterare gli incombenti istruttori per assicurare la decisione nel merito. In tal modo, il giudice ha garantito il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa delle parti, pur in presenza di una condotta processuale inerte della parte pubblica.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.