Carta docenti, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Campania n. 981 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., può conoscere dell’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente precario al beneficio della c.d. carta elettronica. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina il commissario ad acta. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e limite massimo del 10 per cento dell’importo oggetto del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, per quattro annualità, e aveva condannato il Ministero all’erogazione di un buono elettronico di complessivi 2.000,00 euro.
Il titolo, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Risultano rispettati il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e i termini di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. Il titolo esecutivo è stato notificato e, decorsi infruttuosamente i 120 giorni previsti dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, l’azione è proponibile. La sentenza è passata in giudicato, come da certificazione in atti.
Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con onere di depositare la prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Sempre in accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. In caso di perdurante inerzia, il commissario porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Egli dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio accoglie nei limiti indicati. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. Quanto al dies a quo, si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021). Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10 per cento dell’importo dovuto, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione del privato (Adunanza Plenaria n. 7/2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dello scaglione di riferimento e della riduzione del 50 per cento, trattandosi di ricorso seriale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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