Sospensione della riscossione solo per vizi dell’ente creditore (Cass. civ. Sez. V n. 16693 del 23.06.2025)
La sospensione della riscossione ex art. 1, commi 537-543, l. n. 228/2012 opera solo per vizi ascrivibili all’ente creditore e non all’agente della riscossione. La notifica a mezzo p.e.c. non assolve l’onere probatorio se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo.