Revoca del contributo pubblico e integrazione postuma della motivazione in appello (Cass. civ. Sez. I n. 16634 del 21.06.2025)
Nel giudizio di impugnazione della revoca di contributi pubblici i fatti estintivi non contestati nel provvedimento non possono essere dedotti dall’ente erogatore nel corso del giudizio, tanto meno con l’atto di appello, configurandosi nuove eccezioni inammissibili.