Sanzione per inottemperanza alla demolizione senza previo verbale di sopralluogo: l’accertamento può risultare da comunicazione della polizia locale (TAR Puglia n. 92 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, non richiede la preventiva redazione di un apposito verbale di sopralluogo né la sua allegazione al provvedimento sanzionatorio: esso si limita a richiedere che l’inottemperanza sia stata constatata dall’autorità competente, senza prescrivere le modalità di tale attività di accertamento. La constatazione può essere validamente integrata da una comunicazione della polizia locale, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti la persistenza delle opere abusive. Il provvedimento sanzionatorio ha natura rigidamente vincolata, con consequenziale irrilevanza dell’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile con terreno pertinenziale nel Comune di Taurisano, aveva ricevuto un’ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza di titolo. A seguito della mancata ottemperanza, il Comune irrogava la sanzione pecuniaria di € 8.000,00 ex art. 31, co. 4-bis, d.P.R. 380/2001. Il provvedimento sanzionatorio era impugnato dal ricorrente, che ne deduceva l’illegittimità per mancata redazione di un preventivo verbale di accertamento dell’inottemperanza e per difetto di proporzionalità nella quantificazione della sanzione. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’inutilizzabilità delle note d’udienza depositate dal ricorrente, in quanto le stesse veicolavano una nuova ragione di censura — relativa al sequestro penale dell’immobile — estranea ai motivi originari, dovendo essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 29, 40 e 41 cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non prescrive affatto che al provvedimento sanzionatorio sia allegato un verbale di sopralluogo: la norma richiede soltanto che l’inottemperanza sia stata “constatata”, senza specificarne le modalità. Nel caso di specie, tale requisito risultava soddisfatto dalla comunicazione della polizia locale, che aveva riferito dell’esito del sopralluogo con annessa documentazione fotografica attestante la persistenza delle opere: un atto istruttorio idoneo a giustificare la sanzione.
Il TAR ha inoltre escluso rilievo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento a natura rigidamente vincolata, senza che il ricorrente avesse contestato nel merito la sussistenza dell’inottemperanza.
Quanto al secondo motivo, il provvedimento impugnato risultava adeguatamente motivato: l’ordinanza individuava precisamente le opere abusive con la loro estensione metrica, dava conto della loro persistenza, richiamava la delibera comunale e specificava la categoria di riferimento e la sanzione applicata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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