Il difensore non è legittimato ad opporre il diniego del patrocinio allo straniero (Cass. civ. Sez. 2 n. 9844 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore della parte istante non è legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, neppure quando l’istanza riguardi un cittadino straniero in un giudizio di impugnazione di un provvedimento di espulsione. In tali giudizi, l’ammissione al beneficio opera ex lege, ma solo in assenza di un espresso provvedimento di diniego: qualora questo sia intervenuto, l’opposizione spetta esclusivamente alla parte non ammessa, mentre al difensore residua unicamente la tutela relativa alla liquidazione dei compensi.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 3 aprile 2021, rigettava l’opposizione proposta da un avvocato avverso i provvedimenti dell’8 aprile 2018, con i quali erano state dichiarate inammissibili le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da quattro cittadini extracomunitari, suoi assistiti in diversi procedimenti, nonché le correlate richieste di liquidazione dei compensi dallo stesso avanzate.
Il giudice dell’opposizione riteneva che l’avvocato difettasse di legittimazione attiva, essendo la parte, e non il difensore, l’unico soggetto legittimato a dolersi della mancata ammissione al beneficio. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 18, co. 4, del D. Lgs. n. 150/2011 e dell’art. 142 del DPR n. 115/2002.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente osservato che il ricorrente non contestava il principio secondo cui la mancata ammissione al beneficio può essere oggetto di opposizione solo da parte del soggetto non ammesso, ma sosteneva che la legge, per i giudizi di espulsione, prevede l’automatica ammissione al beneficio, con la conseguenza che la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata come mera richiesta di liquidazione dei compensi.
Il Collegio ha ritenuto la censura inammissibile, poiché la critica non si confrontava con il contenuto dei provvedimenti opposti, i quali avevano espressamente dichiarato l’inammissibilità della richiesta di ammissione. A fronte di un espresso diniego, era onere dei soli interessati proporre opposizione, essendo la mancata liquidazione dei compensi una mera conseguenza di tale diniego.
La Corte ha riconosciuto il principio, già affermato da Cass. Sez. 6, 03/08/2022, n. 24102, secondo cui, nel procedimento di convalida dell’espulsione, il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio ex lege, sicché il diritto del difensore al compenso prescinde da un’istanza di ammissione. Tuttavia, tale principio è stato ritenuto recessivo nell’ipotesi in cui sia intervenuto un esplicito provvedimento di diniego.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13833/2008 e Cass. n. 19203/2009), la S.C. ha precisato che, avverso il diniego di ammissione al patrocinio nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, lo straniero non può avvalersi del procedimento di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, ma deve proporre ricorso entro venti giorni dalla comunicazione al capo dell’ufficio giudiziario, ai sensi dell’art. 170 del citato decreto (applicabile tramite il combinato disposto di cui agli artt. 84 e 142). Tale principio è stato confermato da Cass. n. 6068/2019 e da Cass. n. 29968/2020, anche alla luce della disposizione di cui all’art. 18, co. 4, del D. Lgs. n. 150/2011.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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