Bilanc io circostanze in appello e motivazione del giudice di rinvio (Cass. pen. Sez. II n. 759 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno, la soluzione dell’equivalenza è censurabile in sede di legittimità soltanto se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il giudice di appello che, in accoglimento dell’impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante o riconosca un’ulteriore attenuante, può confermare la pena inflitta in primo grado ribadendo il giudizio di equivalenza, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, purché sorregga la decisione con adeguata motivazione. Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto se, adeguatamente motivando e nei limiti del giudicato progressivo, perviene alla medesima affermazione di responsabilità sulla base di un percorso argomentativo diverso e arricchito.
Il Fatto
La vicenda processuale ha origine da un procedimento per associazione di tipo mafioso e reati-fine in materia di stupefacenti, definito con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Catanzaro con sentenza del 19.7.2019 nei confronti di numerosi imputati. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 7.6.2023, in sede rescissoria, era stata investita del giudizio di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Cass. pen. Sez. VI con sentenza del 3.3.2022, limitatamente all’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
I ricorrenti hanno proposto nuovamente ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di bilanciamento delle circostanze, oltre alla mancata considerazione del mandato impartito dalla sentenza rescindente. La Procura Generale ha concluso per l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo centrale del giudizio di comparazione tra circostanze, ricordando che, secondo un orientamento consolidato, la scelta dell’equivalenza può ritenersi congruamente motivata anche quando il giudice si limiti a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto, oppure faccia riferimento anche a uno solo dei parametri dell’art. 133 cod. pen. Le statuizioni sul giudizio di comparazione sono censurabili in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Richiamando le Sezioni Unite n. 33752 del 18.04.2013 (Papola), la Corte ribadisce che il giudice di appello, dopo aver escluso un’aggravante o riconosciuto un’attenuante, può confermare la pena di primo grado ribadendo l’equivalenza, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, purché la decisione sia adeguatamente motivata. Non è configurabile alcuna presunzione assoluta di necessaria modifica del precedente giudizio di valenza in seguito all’alterazione dei termini comparati, poiché ciò comporterebbe un’inaccettabile invasione del campo di valutazione discrezionale del giudice di appello. Il principio è stato confermato da Sez. II n. 33480 del 07.05.2021 (Ticci).
Nel caso concreto, la Corte osserva che la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha confermato l’equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante del carattere armato dell’associazione, giustificando l’approdo con motivazione incensurabile: ha valorizzato le caratteristiche del sodalizio e poi la personalità criminale di ciascun associato, con richiamo sintetico ma specifico alla biografia penale e ai ruoli individuali. Quanto al ricorrente la cui pena è stata rideterminata, la Corte rileva che gli aumenti per la continuazione sono stati applicati in misura davvero minimale, talché il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. integra motivazione sufficiente.
Infine, in ordine alla posizione del ricorrente assolto in appello da un capo e prosciolto per prescrizione su altro, la Corte ritiene che la Corte d’appello abbia colmato il vuoto motivazionale censurato in sede di legittimità, replicando puntualmente alle doglianze difensive e valorizzando la pluralità di episodi e condotte. Richiamando Sez. II n. 37407 del 06.11.2020 (Tannburrino) e Sez. I n. 5517 del 30.11.2023 (Lombardi), i giudici di legittimità affermano che il giudice di rinvio, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e può rivisitare il fatto con autonomia di giudizio, non essendo vincolato ai soli punti indicati nella sentenza di annullamento, salvi i limiti del giudicato progressivo.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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