Ricorso straordinario inammissibile se il ricorso principale è inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 27638 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione avverso una sentenza di inammissibilità non può fondarsi sulla omessa valutazione di uno scritto difensivo depositato nel precedente giudizio di legittimità, allorché tale atto sia qualificabile come memoria riepilogativa. Anche a volerlo riqualificare come motivi nuovi, questi ultimi sono comunque inammissibili per espressa previsione dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi. Ne deriva che l’eventuale omissione dell’esame di tale scritto è ininfluente sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non potendo produrre alcun effetto decisivo sul giudizio di responsabilità.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Sesta Sezione penale. Avverso tale decisione ha proposto ricorso straordinario, deducendo che la Corte avrebbe omesso di esaminare uno scritto difensivo, intitolato “note riepilogative”, depositato tempestivamente nel giudizio di legittimità.
Secondo il ricorrente, tale atto, al di là dell’intitolazione, conteneva in realtà motivi aggiunti, rimasti pretermessi per una svista percettiva con effetti decisivi sul giudizio di responsabilità, con particolare riferimento alle dichiarazioni di due soggetti ritenute rilevanti ai fini della sua estraneità ai fatti.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Dalla lettura degli atti, resa necessaria dalla natura processuale della questione, risulta che il difensore aveva depositato, in data 15 settembre 2025, uno scritto intitolato “note riepilogative”, con lo scopo dichiarato di riepilogare alcuni punti fondamentali della vicenda.
Contrariamente all’assunto difensivo, la Corte di cassazione aveva dato atto di tali note e ne aveva superato il preteso carattere probatorio a discarico, valorizzando un dialogo intercettato e le dichiarazioni confessorie di uno dei soggetti coinvolti. Lo scritto, pertanto, era stato considerato e qualificato come memoria.
Il ricorrente sostiene ora che l’atto, al di là dell’intitolazione, conterrebbe motivi aggiunti non esaminati. La Corte rileva che, anche a voler superare il dato dell’intestazione formale, i motivi nuovi dovevano comunque essere dichiarati inammissibili, poiché tale era stato dichiarato il ricorso principale, secondo quanto previsto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
La norma sancisce che l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi. Ne consegue che l’omissione denunciata, peraltro priva di consistenza rispetto all’intitolazione e al contenuto del documento, è ininfluente sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso ordinario principale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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