Soccorso istruttorio e allegazione dei titoli di riserva nei concorsi pubblici (TAR Lazio n. 4100 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate da un numero rilevante di partecipanti, l’onere di allegare alla domanda di partecipazione la documentazione comprovante il possesso dei titoli di riserva, previsto dal bando a pena di mancato riconoscimento, è legittimo in quanto risponde ai canoni di economicità e speditezza dell’azione amministrativa ed è agevolmente esigibile dal candidato. In tale contesto il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non può essere invocato per supplire all’omessa allegazione, atteso il principio di autoresponsabilità del candidato e la tutela della par condicio. La mera indicazione dello status di soggetto riservatario nella domanda non integra una dichiarazione sostitutiva idonea, difettando gli elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43 d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di Operatore Sociosanitario indetto dalla Fondazione Policlinico Tor Vergata, chiedendo il riconoscimento della riserva prevista dalla legge n. 68/1999. Escluso dal beneficio per non aver allegato alla domanda telematica la documentazione comprovante il requisito, impugnava la graduatoria e gli atti connessi, contestando la contraddittorietà del bando e del format di domanda, che avrebbe impedito l’allegazione, nonché la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
Con due successivi motivi aggiunti il ricorrente estendeva l’impugnazione alla delibera di rettifica della graduatoria e al verbale della Commissione che, a seguito di riesame, aveva confermato la sua posizione senza riconoscimento della riserva. La Fondazione si costituiva in giudizio contestando le deduzioni attoree.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha respinto il ricorso richiamando, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., un precedente del Consiglio di Stato su fattispecie sovrapponibile, relativa al medesimo bando di concorso. Il bando esigeva l’allegazione, in formato pdf, della documentazione comprovante i titoli di riserva e della certificazione, con la previsione che la mancata allegazione avrebbe determinato il mancato riconoscimento dei titoli.
La Corte ha rilevato che l’asserita impossibilità materiale di allegare i documenti era smentita dalla circostanza che numerosi candidati avevano correttamente prodotto la documentazione. Ha quindi escluso che la domanda potesse valere quale dichiarazione sostitutiva: l’art. 6 del bando e l’art. 43 d.P.R. n. 445/2000 impongono al candidato di fornire gli elementi indispensabili per l’accertamento, quali gli estremi del verbale INPS, non essendo sufficiente il mero riferimento allo status di soggetto riservatario.
Quanto al soccorso istruttorio, la giurisprudenza consolidata richiamata dalla sentenza ne esclude l’operatività nelle procedure di massa, ove gravano sul partecipante oneri minimi di cooperazione e correttezza. Il principio di autoresponsabilità e la par condicio tra i candidati impediscono di utilizzare lo strumento per integrare una documentazione espressamente richiesta a pena di esclusione, non ricorrendo nel caso di specie alcun errore materiale nel caricamento dei documenti.
La sentenza ha pertanto dichiarato infondate sia le censure relative alla lex specialis sia quelle concernenti i provvedimenti di rettifica e di riesame, integralmente dipendenti dalle prime. Le spese di lite sono state compensate in ragione della materia trattata.
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Nota della Redazione
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