Occupazione abusiva di immobile e stato di necessità: onere di allegazione (Cass. pen. Sez. VII n. 245 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione abusiva di immobile ex art. 633 cod. pen., la scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen. opera solo se la difesa allega, per tutto il tempo dell’occupazione illecita, l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. Il generico riferimento a un disagio abitativo non riferibile specificamente agli imputati non integra gli elementi costitutivi della scriminante. È inammissibile, perché non specifico ma solo apparente, il motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, omettendo la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Il Fatto
La vicenda riguarda tre ricorrenti condannati per il reato di occupazione abusiva di un immobile riconducibile a un ente locale. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’08.05.2024, aveva confermato il giudizio di responsabilità.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la motivazione della sentenza di merito e lamentando il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. Per la Corte il motivo è inammissibile, perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito.
Il giudice di legittimità richiama, in particolare, le ragioni già espresse dal giudice di merito: la trattativa tra il Comune e i proprietari dell’immobile, finalizzata alla rinuncia alla facoltà di godimento del bene, non aveva mai condotto alla stipulazione di un accordo; la lettera inviata dal Comune alla Questura attestava che la negoziazione non aveva avuto esiti positivi; l’edificio presentava vari presidi volti a limitare l’accesso da parte di soggetti non legittimati e non poteva quindi considerarsi in stato di abbandono.
Su questa base il motivo è giudicato non specifico ma soltanto apparente, perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Il secondo motivo, con cui si contestava il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona qualora ricorrano, per tutto il tempo dell’occupazione illecita, gli elementi costitutivi della scriminante.
Nel caso concreto, l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo non risultano in alcun modo allegate dalla difesa, se non con un generico riferimento alla missiva del Comune che accennava al disagio abitativo delle famiglie all’interno dello stabile, disagio peraltro non riferibile nello specifico ai ricorrenti.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.