Repêchage e perimetro della scelta del lavoratore da licenziare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12032 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere di provare l’impossibilità di repêchage grava sul datore di lavoro, il quale non può limitare la scelta del lavoratore da licenziare ai soli addetti al settore produttivo soppresso quando il lavoratore, in ragione dell’inquadramento contrattuale e delle mansioni effettivamente svolte, avrebbe potuto essere utilmente adibito ad altre posizioni lavorative disponibili in azienda, anche in mansioni inferiori. Il vizio di travisamento della prova è denunciabile per cassazione solo come errore di fatto revocatorio, mentre l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice.
Il Fatto
Una lavoratrice, impiegata di V livello del CCNL Industria Metalmeccanica, veniva licenziata l’8.9.2021 per giustificato motivo oggettivo a seguito della cessazione del ramo di attività aziendale al quale era stata addetta. Il Tribunale rigettava il ricorso, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, dichiarava illegittimo il licenziamento per mancato assolvimento dell’onere di provare l’impossibilità di repêchage, condannando la società al pagamento dell’indennità risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha ritenuto infondate le censure della società. Con riferimento al primo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 19881/2014, secondo cui il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre il travisamento della prova, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 5792/2024, trova il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto, non essendo configurabile quale vizio di legittimità.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 2697, 2103 c.c. e degli artt. 3 e 5 della legge n. 604/1966. Il giudice di merito, muovendo dal tenore della lettera di licenziamento e dalla lettera di assunzione, aveva correttamente rilevato che la lavoratrice, per il suo inquadramento quale impiegata di V livello, non era stata assunta per mansioni circoscritte al settore soppresso e avrebbe potuto essere adibita a mansioni amministrative in qualsiasi settore aziendale.
La Corte ha inoltre rimarcato che la società aveva escluso la ricollocazione per ragioni di ridimensionamento degli altri reparti, ma non aveva allegato né provato di aver prospettato alla lavoratrice la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori. L’onere probatorio in ordine all’impossibilità di repêchage non poteva dirsi assolto, risultando anzi provata la disponibilità di posizioni lavorative compatibili con l’inquadramento della dipendente.
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Nota della Redazione
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