Accertamento bancario ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973: onere del contribuente di distinguere i versamenti tra attività (Cass. civ. Sez. 5 n. 21095 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento bancario, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 grava sul contribuente, il quale ha l’onere di fornire una prova contraria analitica, indicando specificamente la riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni non imponibili. Tale onere sussiste anche quando il contribuente svolga più attività con la medesima partita Iva: egli deve dimostrare la riconducibilità di ogni operazione all’una o all’altra attività. L’Amministrazione non è tenuta a distinguere i redditi, potendo l’atto impositivo fondarsi sulla presunzione legale. Il giudice di merito è comunque obbligato a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove liberatorie offerte.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento con cui, per l’anno 2008, recuperava a tassazione maggiori redditi ai fini Irpef e Iva nei confronti di un contribuente che svolgeva l’attività di avvocato e, contestualmente, l’attività di imprenditore agricolo, entrambe riconducibili alla medesima partita Iva. La ripresa era basata su movimentazioni bancarie prive di giustificazione, imputate integralmente all’attività professionale.
Il contribuente impugnava l’atto, lamentando, tra l’altro, l’illegittimità della presunzione per la mancata distinzione tra le due categorie reddituali. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione dimostrare la riferibilità dei maggiori redditi all’una o all’altra attività. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c.. Ha anzitutto rammentato che, secondo la giurisprudenza costante, i movimenti sui conti bancari dell’imprenditore si presumono riferiti all’attività economica, configurando una presunzione legale relativa superabile solo con la prova contraria da parte del contribuente.
La Corte ha chiarito che, in tema di accertamento bancario, l’onere motivazionale dell’Amministrazione è soddisfatto con l’indicazione dei dati risultanti dai conti, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare che le movimentazioni non derivano da operazioni imponibili. Tale ripartizione si fonda sul principio della vicinanza della prova, connaturato all’art. 2697 c.c., in quanto il contribuente è l’unico soggetto in grado di conoscere i fatti storici sottostanti alle operazioni.
Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la CGT-2 avesse invertito l’onere della prova, richiedendo all’Ufficio una distinzione che non gli competeva. In particolare, pur utilizzando il contribuente un’unica partita Iva per entrambe le attività, gravava su di lui l’onere di indicare analiticamente la riconducibilità di ciascuna operazione bancaria all’una o all’altra attività. La Corte ha inoltre rilevato che l’avviso di accertamento conteneva una chiara distinzione, essendo i ricavi occulti imputati esclusivamente all’attività professionale, non emergendo irregolarità per l’attività agricola.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché verifichi se il contribuente abbia fornito la prova analitica della riferibilità delle movimentazioni e, in caso negativo, valuti la congruità delle giustificazioni addotte per superare la presunzione legale.
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Nota della Redazione
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