La deduzione in appello sulle condizioni dell’azione non introduce un fatto nuovo (Cass. civ. Sez. 2 n. 22980 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di negatoria servitutis, l’eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l’inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c. La contestazione delle condizioni dell’azione, fondata su circostanze già accertate in primo grado, è esperibile anche in appello e non introduce un fatto nuovo, dovendo il giudice del gravame esaminare i motivi di appello che deducono l’erroneità della sentenza di prime cure. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, comma primo, c.p.c.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale alcuni proprietari di un fondo confinante con un edificio condominiale, chiedendo la rimozione di un manufatto e di una canna fumaria realizzati a ridosso del muro perimetrale comune. I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando i convenuti alla rimozione delle opere, e rigettava la domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, rigettava la domanda di rimozione della sola canna fumaria, ritenendo applicabile l’art. 1102 c.c., ma dichiarava inammissibile il motivo di appello relativo alla veranda, qualificando come fatto nuovo la deduzione secondo cui l’opera era stata realizzata sulla terrazza annessa alla porzione di edificio di proprietà esclusiva degli appellanti e non su area estranea al condominio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo alla pretesa omissione di pronuncia sull’eccezione riconvenzionale di usucapione, la Corte ne ha affermato l’infondatezza, rilevando che dagli atti non risultava che l’usucapione fosse stata mai prospettata, neppure in forma di eccezione volta a paralizzare la domanda avversaria, con conseguente inammissibilità della deduzione formulata solo in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha chiarito che la circostanza dedotta in appello — la realizzazione della veranda sulla terrazza annessa all’unità immobiliare di proprietà esclusiva, parte del condominio — non introduceva un fatto nuovo, essendo già emersa dalla CTU espletata in primo grado. Tale deduzione dava luogo, piuttosto, a una contestazione delle condizioni dell’azione, esperibile anche in appello, sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la doglianza degli appellanti e verificare se l’utilizzo del muro comune integrasse un’indebita servitù ovvero un uso consentito ex art. 1102 c.c.
Anche il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità della controricorrente, ribadendo che l’erronea intitolazione del motivo non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. Nel merito, ha rilevato che la Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame concernenti la violazione degli artt. 1102 e 905 c.c. per la chiusura del balcone e l’ampliamento della veduta, limitandosi a motivare in ordine al profilo del decoro architettonico e della sicurezza dello stabile.
La Corte ha pertanto accolto il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione ribadisce che la contestazione delle condizioni dell’azione non integra un’eccezione nuova e che il giudice del gravame è tenuto a esaminare nel merito le doglianze della parte appellante, non potendo fondare il rigetto su una presunta novità della prospettazione fattuale.
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Nota della Redazione
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