Inammissibile il ricorso contro l’archiviazione se non sussiste abnormità del provvedimento (Cass. pen. Sez. 6 n. 1156 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari all’esito del rigetto dell’opposizione della persona offesa, quando non siano dedotti profili di abnormità del provvedimento. L’abnormità strutturale ricorre solo quando il provvedimento sia espressione di un potere non attribuito dall’ordinamento ovvero sia esercitato in un contesto processuale diverso da quello previsto, con radicale deviazione dal suo modello legale; l’abnormità funzionale sussiste unicamente quando il provvedimento imponga al pubblico ministero il compimento di un atto nullo, determinando una stasi processuale non altrimenti emendabile. In assenza di tali vizi, l’ordinanza di archiviazione non è impugnabile per cassazione ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
La persona offesa proponeva querela per il reato di cui all’art. 328 cod. pen. avverso il pubblico ministero, deducendo l’omessa esecuzione di un decreto di sequestro di dati informatici e documentazione disposto dal giudice per le indagini preliminari nell’ambito di un diverso procedimento. Il pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione per insussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio e la persona offesa proponeva opposizione, deducendo la mancata valutazione della condotta omissiva del magistrato. Il giudice rigettava l’opposizione e disponeva l’archiviazione, osservando che l’attività di selezione e valutazione degli elementi investigativi costituisce espressione di apprezzamenti di natura valutativa non riconducibile all’omissione di un atto dovuto. Avverso tale ordinanza la persona offesa proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’abnormità del provvedimento sia sul piano strutturale sia su quello funzionale e la violazione degli artt. 111 e 117 Cost. e dell’art. 6 Cedu.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la nozione di atto abnorme, richiamando le pronunce delle Sezioni Unite che ne hanno progressivamente definito in senso restrittivo i confini, in deroga al principio di tipicità dei mezzi di impugnazione. Ha precisato che l’abnormità strutturale ricorre quando il provvedimento si ponga al di fuori del sistema processuale per carenza di potere in astratto ovvero per radicale deviazione dal suo modello legale, mentre l’abnormità funzionale sussiste solo quando il provvedimento determini una stasi processuale non emendabile, imponendo al pubblico ministero il compimento di un atto nullo.
Applicando tali coordinate al caso di specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dell’abnormità strutturale, rilevando che l’ordinanza impugnata era stata emessa all’esito di un procedimento contemplato dal codice e costituiva espressione di un potere riconosciuto al giudice. Ha altresì precisato che non integra profili di abnormità la circostanza che il giudice abbia posto a base del provvedimento argomentazioni diverse da quelle valorizzate dal pubblico ministero o dall’opponente, rimanendo il giudice libero di motivare il proprio convincimento. Quanto all’omessa restituzione degli atti per l’iscrizione a carico dei soggetti denunciati, la Corte ha osservato che l’adempimento ex art. 335-bis cod. proc. pen. non è vincolato ma rimesso alla valutazione del giudice, che vi procede solo ove ravvisi un’ipotesi penalmente rilevante riferibile a soggetto identificato.
La Corte ha poi escluso l’abnormità funzionale, rilevando che dall’ordinanza di archiviazione non deriva alcuna stasi processuale, potendo il pubblico ministero chiedere la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. Ha dichiarato manifestamente infondato il motivo concernente la violazione degli artt. 111 e 117 Cost. e dell’art. 6 Cedu, sul rilievo che l’art. 111, settimo comma, Cost. eleva a garanzia costituzionale il ricorso per cassazione solo avverso le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale, non anche avverso i provvedimenti di archiviazione, privi di valore decisorio in quanto intrinsecamente revocabili.
La Corte ha infine ribadito che l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito del rigetto dell’opposizione, in assenza di profili di abnormità, è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente impossibilità di censurare in sede di legittimità le valutazioni poste a fondamento del provvedimento. Ha escluso la conversione del ricorso in reclamo, non ricorrendo alcuno dei vizi di nullità previsti dalla disposizione, e ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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