Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia al riconoscimento del titolo estero (TAR Lazio n. 10208 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporta la improcedibilità del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, pronunciarsi nel merito della controversia. Tale declaratoria consegue anche all’ipotesi in cui l’interessato abbia rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo estero che costituiva l’oggetto della pretesa azionata in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, finalizzato all’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Nel corso del giudizio, l’istanza cautelare era stata accolta, con contestuale ordine di riesame della domanda.
Successivamente, i difensori della ricorrente hanno comunicato che l’interessata aveva presentato rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero, al fine di partecipare ai percorsi INDIRE, chiedendo pertanto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Analoga richiesta è stata formulata dall’Amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della richiesta concordemente formulata dalle parti, rilevando come la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso imponga una declaratoria di improcedibilità. Secondo la giurisprudenza univoca richiamata, in tale evenienza il giudice non può decidere la controversia nel merito, in quanto opera il principio dispositivo.
La pronuncia si fonda sul rilievo che la rinuncia all’istanza amministrativa sottostante determini il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio, rendendo improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Tale conclusione è stata raggiunta anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione non aveva appellato l’ordinanza cautelare e che entrambe le parti avevano richiesto la medesima declaratoria.
Con riferimento alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione, ravvisando giusti motivi in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia, che non ha definito il merito della controversia.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.