Cessazione materia del contendere payback dispositivi medici quota ridotta (TAR Lazio n. 9835 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, comporta l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con conseguente dichiarazione di cessazione e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione del Veneto aveva determinato gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché gli atti ministeriali e gli accordi statali presupposti. In fase cautelare era stata disposta la sospensione dell’esecutività degli atti impugnati.
In pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha previsto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 mediante il versamento della sola quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento delle quote di ripiano nella misura del 25 per cento, depositando le relative contabili di pagamento, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La Regione del Veneto ha successivamente attestato l’avvenuto pagamento della quota ridotta, depositando il relativo provvedimento di riconoscimento.
Il Collegio ha quindi ritenuto integrato il disposto dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 sia con riguardo al ricorso principale sia con riguardo al ricorso per motivi aggiunti, rilevando che la disposizione attribuisce espressamente al tribunale amministrativo regionale del Lazio la competenza a dichiarare la cessazione della materia del contendere in presenza dell’accertamento dell’avvenuto versamento della quota ridotta.
Quanto alla questione del possibile difetto di giurisdizione sollevata d’ufficio in relazione ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto prevalente la disciplina introdotta dall’art. 7, comma 1, citato, che configura una fattispecie estintiva dell’obbligazione e individua espressamente il giudice competente a dichiarare la cessazione della materia del contendere. Nessuna delle parti ha depositato memorie sul punto nei termini assegnati.
In accoglimento dell’istanza, il TAR Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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