Liberazione anticipata per lavori di pubblica utilità: competente il magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 14447 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. L’art. 69-bis, comma 4, Ord. pen., che attribuisce al magistrato di sorveglianza il provvedimento che concede o nega il beneficio, ha portata generale e trova applicazione anche rispetto alla pena sostitutiva, quale istituto che risponde a criteri soggettivi e temporali autonomi rispetto all’esecuzione della pena.
Il Fatto
Un condannato, ammesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., chiedeva la concessione della liberazione anticipata per il periodo di lavoro svolto. Il G.i.p., adito con l’istanza, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo la decisione riservata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza di Padova, a sua volta, declinava la propria competenza sostenendo che, per le sanzioni sostitutive non detentive, l’esecuzione e le relative vicende spettino al giudice che ha disposto la misura. Sorgeva così un conflitto negativo di competenza, rimesso alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto, pur in assenza di una formale declinazione di competenza da parte del G.i.p., poiché quest’ultimo aveva escluso di fatto la propria cognizione disponendo il non luogo a provvedere sull’istanza. La conseguente stasi procedimentale, determinata dal rifiuto di entrambi i giudici di decidere, poteva essere superata solo con la decisione della Cassazione.
Nel merito, la Corte ha ribadito il proprio consolidato indirizzo, richiamando le precedenti pronunce Sez. I, n. 10302 del 2025 e Sez. I, n. 6218 del 2026, secondo cui la liberazione anticipata è applicabile con riferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Tale applicabilità discende dal combinato disposto degli artt. 57 e 76 legge n. 689/1981, dell’art. 47, comma 12-bis, Ord. pen. e dell’art. 54 Ord. pen..
Quanto all’individuazione del giudice competente, la Corte ha osservato che l’art. 69-bis Ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 92/2024, conv. dalla legge n. 112/2024, è l’unica norma che regola l’istituto sotto il profilo procedurale e ad esso deve attribuirsi portata generale. La volontà del legislatore di concentrare la competenza in capo al magistrato di sorveglianza risponde a un criterio logico-sistematico, individuando tale giudice quale giudice naturale dell’istituto, qualunque sia la forma in cui la pena è espiata.
La Corte ha altresì respinto le obiezioni del magistrato di sorveglianza, escludendo sia un contrasto con la riserva di compatibilità di cui all’art. 76 legge n. 689/1981, sia un’eventuale carenza di strumenti conoscitivi, atteso che il magistrato di sorveglianza può svolgere d’ufficio ogni opportuna attività istruttoria per verificare l’andamento della sanzione e valutare il concreto recupero sociale del condannato. Il conflitto è stato quindi risolto dichiarando la competenza del Magistrato di sorveglianza di Padova, cui sono stati trasmessi gli atti.
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Nota della Redazione
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