Revoca sospensione condizionale per anteriorità del reato alla sentenza irrevocabile (Cass. pen. Sez. 1 n. 15972 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce. La revoca di diritto del beneficio implica che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Marsala, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso con una precedente sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, divenuta irrevocabile l’8 ottobre 2020. Il provvedimento è stato motivato in ragione di una successiva condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2025, per un fatto commesso in data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio. Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per la revoca, in quanto il reato oggetto della seconda condanna sarebbe stato commesso in un periodo non rientrante nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva, e comunque anteriormente alla concessione del beneficio medesimo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è da considerarsi inammissibile, ponendosi in palese contrasto con la lettera della norma e con l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità. Il motivo basato sulla data di commissione del fatto è stato disatteso, in quanto l’anteriorità rilevante è quella della condanna divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto il beneficio.
Gli ermellini hanno chiarito che la revoca di diritto della sospensione condizionale, disciplinata dall’art. 168 cod. pen., opera quando la condanna per il delitto anteriormente commesso diviene irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, ma prima della scadenza dei termini di durata dello stesso. Nel caso di specie, la seconda condanna è divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2025, quindi nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato dell’8 ottobre 2020, per un fatto commesso in data antecedente a quest’ultima.
La Corte ha altresì verificato che la pena inflitta con la seconda condanna, se cumulata con quella sospesa, supera il limite dei due anni, condizione che impone la revoca di diritto. La motivazione del giudice dell’esecuzione è stata pertanto ritenuta corretta e logica, nonché incensurabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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