Il voto numerico è discrezionalità tecnica insindacabile dal giudice (TAR Lazio n. 8339 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il punteggio numerico attribuito dalle commissioni giudicatrici alle prove scritte od orali di un concorso costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per macroscopiche ed evidenti illogicità, per travisamento dei fatti o per contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, quando siano stati previamente determinati adeguati criteri e livelli di valutazione, come richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990. In tal caso non è possibile ingerirsi negli ambiti riservati alla commissione, sostituendo il proprio giudizio a quello dall’organo valutatore. L’interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c. e art. 39 c.p.a., deve essere concreto, attuale e diretto al conseguimento di un bene della vita, non potendo il ricorrente limitarsi alla generica pretesa di una migliore collocazione in graduatoria.
Il Fatto
La ricorrente impugnava gli esiti delle prove conclusive del percorso abilitante per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche) presso l’ateneo milanese, volto al conseguimento del titolo abilitante all’insegnamento ai sensi del DPCM del 04 agosto 2023. La candidata, pur avendo superato il percorso con un punteggio superiore alla sufficienza, contestava la valutazione conseguita alla prova scritta e alla prova orale, deducendo l’incoerenza dei giudizi rispetto ai criteri predeterminati nelle linee guida e l’insufficiente specificazione dei punteggi riconosciuti per singolo criterio.
Con il ricorso chiedeva l’annullamento dei verbali e delle valutazioni, nonché, in via gradata, degli atti presupposti, inclusi il DPCM e il bando rettorale. Acquisita la documentazione e rinunciata l’istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato profili di possibile carenza di interesse a ricorrere, trattandosi di ricorrente che aveva comunque conseguito l’abilitazione. L’interesse ad agire, quale species di quello ex art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., deve concretarsi in un’utilità pratica, diretta e immediata, non essendo sufficiente il riferimento alla generica pretesa di una migliore posizione in graduatoria, rimasta non sostanziata, né potendo l’eventuale annullamento garantire un esito favorevole in sede di rinnovazione delle prove.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento, definito “diritto vivente” dalla Corte costituzionale, che il voto numerico attribuito a prove concorsuali esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni, quando siano stati predeterminati criteri generali di valutazione. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato ai soli casi di macroscopica illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà evidente.
Con riferimento alla prova scritta, la commissione aveva dettagliato i criteri valutativi (correttezza sintattico-ortografica, approfondimento teorico, pertinenza contenutistica e completezza, capacità di analisi e argomentazione), attribuendo a ciascuno un punteggio sulla base di una scala predeterminata e individuando livelli di riferimento descrittivi della prestazione “intermedia”. I giudizi numerici riportati nei verbali sono stati ritenuti idonei a costituire adeguata ed esauriente motivazione, dimostrando il percorso argomentativo seguito.
Analoghe considerazioni hanno sorretto la legittimità della valutazione della prova orale, coerente con i livelli di riferimento descrittivi di una prestazione positiva. Il Tribunale ha infine osservato che la ricorrente non aveva chiarito quali profili concreti avrebbero comportato una diversa valutazione, limitandosi a censure generiche che avrebbero indotto il giudicante a ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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