Revoca nulla osta per decesso datore: forza maggiore (TAR Campania n. 4805 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decesso del datore di lavoro intervenuto dopo il rilascio del nulla osta ma prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno integra un’ipotesi di forza maggiore che non può essere ignorata dall’amministrazione in sede di revoca del nulla osta al lavoro subordinato. La Prefettura, resa edotta dell’evento e della relativa documentazione, è tenuta a valutare la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione anziché procedere automaticamente alla revoca. Il provvedimento di revoca adottato senza tale valutazione è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che l’apporto partecipativo del privato ha messo l’amministrazione nella condizione di apprezzare la situazione sopravvenuta e di applicare la disciplina di settore più favorevole.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro, rilasciato a seguito della richiesta presentata nell’ambito del decreto flussi 2023 da una cittadina italiana che intendeva assumerlo per l’assistenza alla propria persona. Entrato in Italia con il visto di ingresso, il ricorrente veniva convocato dalla Prefettura per le formalità di primo ingresso e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Nel presentarsi all’appuntamento, il lavoratore comunicava che la datrice di lavoro era deceduta e depositava, unitamente alla documentazione di sua pertinenza, il certificato di morte. Nonostante ciò, la Prefettura adottava la revoca del nulla osta, avviando prima un preavviso di revoca e successivamente il provvedimento finale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria. In corso di procedimento, il ricorrente aveva prodotto la documentazione e aveva reso edotta l’amministrazione dell’intervenuto decesso della datrice di lavoro, allegando il certificato di morte.
La morte della datrice di lavoro integra un’ipotesi di forza maggiore, riconosciuta anche dalle circolari in materia, che avrebbe dovuto indurre la Prefettura a valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione invece di procedere alla revoca del nulla osta. Il collegio ha richiamato il precedente del TAR Napoli, sentenza n. 7931 del 2025, conforme a tale impostazione.
La decisione si fonda sulla valorizzazione dell’apporto partecipativo del privato: la comunicazione tempestiva dell’evento e la produzione dei relativi documenti imponevano all’amministrazione un obbligo di valutazione della situazione sopravvenuta alla luce della normativa di settore, non potendo la revoca costituire l’esito automatico e indifferenziato della perdita dei presupposti originari.
Il collegio ha altresì rilevato l’assenza di ulteriori difese da parte dell’amministrazione, confermando le conclusioni già anticipate in sede cautelare con ordinanza n. 3280 del 19 dicembre 2025. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese di lite stante le peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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