White list scaduta ma in aggiornamento: nessuna decadenza automatica (TAR Campania n. 4010 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine di efficacia dell’iscrizione alla white list non comporta una decadenza automatica dell’operatore economico. In presenza di una tempestiva istanza di permanenza, il procedimento di aggiornamento dei requisiti apre una fase di mera pendenza in cui l’iscrizione conserva efficacia fino all’accertamento negativo da parte dell’autorità competente. L’art. 1, commi 52 e 52-bis, legge n. 190/2012 e l’art. 5 del d.P.C.M. 18 aprile 2013 non prevedono alcuna ipotesi di cessazione ipso facto degli effetti abilitativi, imponendo anzi una valutazione di tipo ostativo. Le misure antimafia, in quanto limitative del diritto di impresa tutelato dagli artt. 3 e 41 Cost., sono sottoposte a un principio di tipicità che esclude cause impeditive implicite. I principi della Corte cost. n. 109 del 17 luglio 2025 si estendono, per equiparazione normativa, anche alla verifica delle condizioni di permanenza nella white list.
Il Fatto
La società ricorrente è stata esclusa da una procedura di affidamento del servizio integrato di igiene urbana per conto di un Comune, con contestuale aggiudicazione in favore di altra impresa. L’esclusione si fondava sull’avvenuta scadenza, in data antecedente alla gara, dell’iscrizione della società alla white list provinciale, a fronte di un controllo giudiziario in corso.
La ricorrente aveva tempestivamente presentato istanza di permanenza nell’elenco e l’autorità competente aveva comunicato che l’istruttoria era ancora in corso. Il Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, aveva poi rilasciato liberatoria antimafia in formula piena. La società ha impugnato l’esclusione davanti al giudice amministrativo, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, oltre all’accertamento della violazione del principio di rotazione e della scelta del criterio di aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato la questione dell’eventuale ultrattività degli effetti dell’iscrizione alla white list, verificando se questa cessi tout court allo spirare del termine. Dal quadro normativo emerge la fondatezza della censura che nega un’automatica decadenza al solo scadere del termine di efficacia.
La disciplina dell’art. 5 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, intitolato proprio “aggiornamento”, si riferisce a un interesse alla permanenza dell’impresa già iscritta. La tempestiva istanza esclude quindi l’effetto decadenziale automatico. Il Collegio sottolinea la differenza strutturale tra i due istituti: l’informazione antimafia è costruita in senso positivo, fondandosi su elementi di fatto ostativi; l’iscrizione alla white list opera in senso inverso, su una presunzione di immunità mafiosa, con spettro investigativo più ampio.
Il Collegio osserva che in presenza di una mera pendenza del procedimento di aggiornamento, mancando un compiuto accertamento della sopravvenienza di elementi sfavorevoli, non vi è ragione logica né giuridica per estromettere l’operatore. Sul piano logico si rischierebbe un susseguirsi di valutazioni antitetiche; sul piano giuridico, la normativa antimafia, in quanto limitativa del diritto di impresa, è sottoposta a un rigido principio di tipicità, che sottende un’espressa previsione normativa per configurare cause impeditive come la decadenza ipso facto.
Quanto alla possibile ripresa di efficacia della precedente interdittiva, il Collegio richiama la Corte cost. n. 109 del 17 luglio 2025, che ha dichiarato illegittimo l’art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva si protragga, in caso di esito positivo del controllo giudiziario, fino alla definizione del procedimento di aggiornamento. Tali principi si applicano anche alla white list, per l’equiparazione recata dall’art. 1, comma 52-bis, legge n. 190/2012.
Il Collegio segnala infine l’inerzia della stazione appaltante, che non ha dato riscontro al preavviso di ricorso né si è costituita in giudizio. Il provvedimento di esclusione è stato annullato. Le censure sul criterio di aggiudicazione e sul frazionamento del servizio sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, persistendo solo la posizione risarcitoria. La contestazione sull’aggiudicazione per violazione del principio di rotazione è stata rigettata per insufficiente dimostrazione del rapporto societario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.