Revoca della sospensione condizionale impedita dall’estinzione del reato (Cass. pen. Sez. I n. 22438 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena non può essere disposta, nei casi previsti dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., quando il beneficio si sia ormai consolidato per essere decorso il termine di cinque anni e per essere maturate le condizioni al cui cospetto si determina, ai sensi dell’art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena. L’effetto estintivo è irreversibile e non è normativamente impedito durante la latenza della situazione giuridica evocata dall’art. 168, terzo comma, cod. pen., pur se la relativa declaratoria non sia ancora intervenuta. Resta invece revocabile, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., il beneficio concesso a chi abbia commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La revoca fondata sull’erronea concessione per difetto di aggiornamento del certificato penale richiede che il ricorrente deduca e provi l’errore del giudice della cognizione.
Il Fatto
Con ordinanza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta della Procura Generale, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con quattro sentenze di condanna. La revoca si fondava su due ordini di ragioni: quanto ai primi due titoli, la commissione di un delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato; quanto agli altri due, la concessione già avvenuta due volte con pena complessiva superiore ai due anni, sulla base dell’erroneo presupposto dell’incensuratezza del prevenuto, derivante dal mancato aggiornamento del certificato penale.
La difesa proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo contestava la motivazione della revoca dei benefici e la mancata verifica in concreto della conoscenza delle cause ostative da parte del giudice della cognizione. Con il secondo deduceva che, decorso il quinquennio, il reato era estinto ai sensi degli artt. 163 e 167 cod. pen., con conseguente impossibilità di revoca ex art. 168, comma 3, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto l’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., che impone la revoca di diritto della sospensione qualora nel quinquennio dal passaggio in giudicato il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole. Nel caso in esame il reato oggetto della terza sentenza risultava commesso nel quinquennio dal giudicato sia del primo sia del secondo titolo. La decisione è pertanto conforme al disposto normativo.
Quanto alla censura sulla revoca del beneficio accordato con la terza sentenza, il ricorso è rigettato. La Corte territoriale aveva riferito che dal testo delle sentenze emergeva la concessione sul presupposto dell’incensuratezza, circostanza indicativa del mancato aggiornamento del certificato penale. A fronte di tale assunto, il difensore avrebbe dovuto dedurre e provare l’errore del giudicante; in difetto, la censura è generica e inidonea a fondare l’annullamento.
La Corte accoglie invece il ricorso sulla revoca del beneficio concesso con la quarta sentenza. La fattispecie dell’art. 168, comma 3, cod. pen. va raccordata con l’art. 167 cod. pen., che sancisce la definitiva impossibilità di esecuzione della pena una volta ultimata la probation senza recidive rilevanti e con soddisfacimento degli obblighi. Richiamando un proprio orientamento (Sez. I, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioli, Rv. 235167-01), la Corte ribadisce che l’effetto estintivo è irreversibile e non impedito durante la latenza della situazione evocata dall’art. 168, terzo comma, cod. pen.
Nel caso di specie la revoca era stata pronunciata, trattandosi di delitto, oltre il quinquennio dall’irrevocabilità del titolo, senza che fossero maturate cause di decadenza. Si rende quindi necessario annullare con rinvio l’ordinanza limitatamente a tale beneficio, affinché la Corte di appello proceda a nuovo giudizio, previe le verifiche sulle condizioni di cui all’art. 167 cod. pen.
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Nota della Redazione
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