Bancarotta da operazioni dolose: dissesto prevedibile e contraddittorietà della motivazione (Cass. pen. Sez. V n. 22497 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose ex art. 223, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, seconda ipotesi, il dolo deve sorreggere i comportamenti che hanno condotto la società al fallimento, non l’evento, che può essere sorretto anche da mera colpa. Il dissesto deve costituire soltanto prevedibile effetto della condotta antidoverosa, con apprezzamento in concreto che valorizzi gli elementi del caso specifico. È pertanto viziata la motivazione che, dopo aver riconosciuto l’assenza di segnali di allerta in un determinato periodo, affermi la prevedibilità del dissesto per gli stessi anni senza spiegarne le ragioni. Parimenti illogica è la sentenza che ometta di illustrare il peggioramento economico negli anni successivi.
Il Fatto
Il contribuente, amministratore unico di una società a responsabilità limitata, era stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, mediante rilascio di fideiussione a favore di una controllata, e per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose per avere aggravato il dissesto e concorso a cagionare il fallimento con il mancato pagamento delle imposte in un arco di cinque anni.
La Corte di appello aveva assolto l’imputato dal primo reato perché il fatto non costituisce reato, riducendo la pena, ma aveva confermato la responsabilità per il secondo, ritenendo che il sistematico inadempimento fiscale configurasse operazione dolosa e che l’imputato fosse consapevole del rischio per la solvibilità societaria. Il ricorso per cassazione ha dedotto quattro motivi, tra cui la contraddittorietà della motivazione sulla prevedibilità del dissesto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce la struttura dell’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., distinguendo la causazione dolosa del fallimento dalla causazione mediante operazioni dolose. Nella seconda ipotesi il dolo investe solo i comportamenti, non l’evento, e il dissesto deve essere soltanto prevedibile.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che le operazioni dolose comprendono qualsiasi condotta di sistematica elusione dei doveri imposti all’organo amministrativo, incluso il metodico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, quando sia frutto di una consapevole scelta gestionale e produca un prevedibile aumento dell’esposizione debitoria. La prevedibilità del dissesto deve però essere apprezzata in concreto, bandendo meccanismi automatici che nascondano una responsabilità oggettiva.
Il ricorso è infondato là dove assume che l’evento debba essere assistito dal dolo eventuale. Coglie invece nel segno il vizio motivazionale. La Corte territoriale, esaminando il capo relativo alla dissipazione, aveva riconosciuto che fino al 2007 la società era in bonis, tanto da escludere la prevedibilità del successivo precipitare della situazione.
Tale ricostruzione è logicamente incompatibile con l’affermazione che, negli stessi anni, il mancato pagamento delle imposte rendesse prevedibile il dissesto. La Corte avrebbe dovuto spiegare perché, negli anni successivi, la situazione fosse divenuta prevedibilmente critica, ma sul punto la sentenza è silente, non riportando in modo specifico la situazione economica della società fallita a distanza di anni.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello.
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Nota della Redazione
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