Riesame cautelare, vizio di motivazione e sindacato di legittimità sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. I n. 23818 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimita’, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non e’ consentito il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze gia’ esaminate dal giudice di merito. L’illogicita’ della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, restando ininfluenti le minime incongruenze.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza proposta dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per un delitto di omicidio aggravato. Il quadro indiziario si fondava sulla partecipazione dell’indagato a una colluttazione, su dichiarazioni di testi e su conversazioni captate, oltre che sul ritrovamento di un coltello e di un telefono cellulare.
Avverso il provvedimento del riesame l’indagato propone ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo, con il quale lamenta la violazione degli artt. 273, 292 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’attribuibilita’ della condotta all’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione. L’indagine e’ circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Richiama sul punto Sez. U n. 24 del 24/11/1999, Spina, secondo cui l’illogicita’ deve essere percepibile “ictu oculi”.
In tema di ricorso ex art. 311 cod. proc. pen., la Corte ribadisce l’insegnamento di Sez. II n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli: il controllo verte sull’adeguatezza logica e sul rispetto dei criteri normativi di valutazione della prova, non su una differente valutazione delle circostanze gia’ esaminate.
Quanto agli elementi di criticitа’ prospettati, la Corte rileva che l’assenza di tracce biologiche della vittima sugli indumenti dell’indagato non incrina la valenza indiziaria dei plurimi elementi acquisiti. La scarsita’ del sanguinamento, che non aveva nemmeno interessato il terreno, giustifica tale assenza. Analogamente, la presenza di tracce ematiche della vittima su un diverso coltello non ne fa l’arma del delitto, essendo quelle esigue e riconducibili a uno schizzo proveniente dalla ferita cagionata con altra arma.
La Corte esamina poi la valenza delle dichiarazioni di un teste, secondo cui l’indagato, in auto, aveva riferito di essere convinto di avere preso qualcuno ed era apparso disperato. Il Tribunale non ha rapportato tale dato al fatto che i feriti fossero due, ma lo ha ritenuto superato da altri elementi, tra cui le dichiarazioni di chi lo aveva accolto dopo i fatti e aveva assistito alla sua disperazione alla notizia del decesso. Lo stato di profonda prostrazione e’ ritenuto incompatibile con la convinzione di avere semplicemente ferito la vittima.
Le dichiarazioni divergenti di altri passeggeri sono state ritenute irrilevanti non per il loro contenuto, ma alla luce degli ulteriori elementi che rafforzano la credibilita’ del teste. Nessuno degli interlocutori, dalle captazioni, aveva accusato di mendacio il dichiarante. Quanto al profilo relativo alla ritenuta inattendibilita’ di alcuni testi e all’attendibilita’ di altri, la Corte osserva che la valutazione e’ sorretta dal contenuto delle conversazioni captate e non presenta aporie logiche.
In definitiva, la Corte ritiene che il ricorrente si limiti a riproporre gli elementi di criticitа’ gia’ sottoposti al vaglio del Tribunale e da questo superati con motivazione piena e convincente. Il ricorso e’ quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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