Bancarotta documentale: dolo desumibile dall’ostacolo alla ricostruzione (Cass. pen. Sez. V n. 24894 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle modalità della condotta, quando l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili sia funzionale, quantomeno, al consapevole impedimento delle operazioni ricostruttive del patrimonio e del movimento degli affari. La fase di liquidazione non esonera il liquidatore dagli obblighi contabili. Il diniego di riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale ex art. 217 legge fall. è congruamente motivato quando il giudice di merito lo colleghi ai passaggi argomentativi con cui ha accertato l’effettivo ostacolo alla ricostruzione. È inammissibile il ricorso che, denunciando il travisamento di un singolo frammento di prova dichiarativa, pretenda di rimettere in discussione la duplice conforme affermazione di responsabilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania ha confermato la condanna inflitta all’amministratrice, e poi liquidatrice, di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita nel dicembre 2015. L’imputazione riguarda il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto o occultato, ovvero omesso di tenere, le scritture contabili — in particolare il libro dei soci, i verbali assembleari e del consiglio di amministrazione, i partitari e la documentazione di supporto alle registrazioni — così impedendo la ricostruzione della movimentazione degli affari e della situazione patrimoniale della società.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione dell’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall. e vizio di motivazione sull’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari; violazione degli artt. 216 e 217 legge fall. e vizio di motivazione sul diniego di riqualificazione del fatto come bancarotta semplice documentale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è giudicato generico e non consentito in sede di legittimità. La ricorrente, muovendo dal travisamento di un frammento di una singola prova dichiarativa — le dichiarazioni della consulente contabile del fallimento — della quale non viene neppure lumeggiata la decisività, pretende di rimettere in discussione la duplice conforme affermazione di responsabilità.
La Suprema Corte richiama la giurisprudenza costante sul punto: Sez. V n. 10795 del 16/02/2021 e Sez. VI n. 45036 del 02/12/2010, a conferma del criterio secondo cui il travisamento della prova deve investire un elemento decisivo ai fini della decisione. Nel caso concreto l’affermazione di responsabilità risulta fondata non solo su altre dichiarazioni della stessa consulente, ma soprattutto su quelle del curatore fallimentare e di ufficiali di polizia giudiziaria, convergenti sul dato che la documentazione in possesso dell’ufficio fallimentare non aveva consentito di verificare la corrispondenza tra i fatti di gestione e le scritture contabili obbligatorie, almeno per il periodo in cui la ricorrente aveva rivestito il ruolo di amministratrice e di liquidatrice.
Anche il secondo motivo è dichiarato generico. La doglianza di motivazione apparente sul dolo è frutto del mancato, integrale confronto con l’impianto argomentativo della sentenza impugnata. Il riferimento alle circostanze concrete della condotta, impiegato per giustificare il diniego di riqualificazione ex art. 217 legge fall., va letto alla luce di quanto già esposto in precedenza, cui la sentenza esplicitamente rinvia per dar conto della sussistenza dell’elemento soggettivo.
Il diniego di riqualificazione trova dunque congrua spiegazione nei passaggi motivazionali con cui la Corte territoriale ha evidenziato che l’incompletezza delle scritture non aveva reso possibile verificare i fatti di gestione del periodo d’interesse e, soprattutto, non aveva consentito di ricostruire le ragioni dello stralcio, alla data del 31 dicembre 2013, di consistenti crediti societari, con rilevazione di perdite di pari importo sul conto delle sopravvenienze passive. Vuoto ricostruttivo, questo, plausibilmente ritenuto indice della coscienza e volontà dell’amministratrice, e poi liquidatrice, di ostacolare quantomeno l’accertamento delle sorti di una componente rilevante dell’attivo patrimoniale. La Corte richiama altresì l’inattendibilità dei bilanci societari del periodo 2011-2013 e l’assoluta oscurità delle motivazioni del mancato recupero dei crediti e del loro stralcio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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