Custodia delle armi, diligenza del detentore comune e insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. I n. 25351 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di diligente custodia delle armi, previsto dall’art. 20 della legge n. 110 del 1975, quando il detentore non eserciti professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, è adempiuto solo se siano adottate le cautele esigibili, nelle specifiche situazioni di fatto, da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit. Non essendo specificato in concreto il contenuto di “ogni diligenza”, spetta al giudice di merito stabilire se l’agente abbia custodito l’arma con diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione qualora la motivazione sia logica e congrua. La fattispecie si distingue da quelle dell’art. 20-bis e dell’art. 20, comma 1, seconda parte, della medesima legge, che impongono cautele predeterminate dal legislatore, rispettivamente in presenza di soggetti minori o incapaci e con riferimento a efficienti difese antifurto.
Il Fatto
Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 2 maggio 2025, ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 20, commi 1 e 2, legge n. 110 del 1975 per aver omesso di custodire con ogni diligenza un fucile da caccia sovrapposto, ereditato dal padre, detenuto sopra l’armadio della camera da letto della seconda abitazione, situata in zona isolata, priva di allarme e con cancello aperto e non chiuso a chiave. La pena inflitta è stata di euro trecento di ammenda, di natura esclusivamente pecuniaria.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione in ragione della natura pecuniaria della pena, deducendo con unico motivo vizio di motivazione: i testimoni avrebbero dimostrato l’adempimento dell’obbligo di vigilanza, con custodia dell’arma separata dalle munizioni, in abitazione senza familiari o minorenni conviventi e munita di normali chiusure; né poteva pretendersi l’installazione di particolari dispositivi di antifurto, imposti solo ai titolari di licenze di fabbricazione o raccolta.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato, muovendo dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, richiamata nelle pronunce Sez. 1 n. 47299 del 29/11/2011, Sez. 1 n. 13006 del 30/03/2006, Sez. n. 46265 del 06/10/2004 e Sez. 1 n. 24271 del 13/05/2004: per il detentore non professionale la diligenza è adempiuta adottando le cautele esigibili da una persona di normale prudenza, in rapporto alle contingenti situazioni di fatto.
La norma non specifica in concreto il contenuto di “ogni diligenza”: compete quindi al giudice di merito stabilire se l’agente abbia custodito l’arma con la dovuta cura nell’interesse della sicurezza pubblica. Si tratta di valutazione incensurabile in cassazione se la motivazione è logica e congrua, e sottratta a ogni sindacato quando sia rappresentativa delle circostanze.
Il Collegio distingue la fattispecie contestata da quelle dell’art. 20-bis e dell’art. 20, comma 1, seconda parte, della stessa legge, che sanzionano la mancata adozione di cautele predeterminate: la prima con riferimento alla disponibilità delle armi da parte di soggetti pericolosi o incapaci, la seconda con riguardo ai mezzi antifurto. La norma applicata, invece, ancora la valutazione dell’idoneità delle cautele alla concretezza delle specifiche circostanze modali.
Il Tribunale ha fatto esatta applicazione di tali principi: il fucile era custodito in un’abitazione protetta da un cancello tenuto costantemente aperto, con finestre al piano terra munite di grata facilmente rimovibile, e l’arma era sopra un armadio, dove poteva essere prelevata da chiunque come un comune oggetto. Di qui la conclusione che le modalità di custodia non serbavano il minimo rispetto delle elementari cognizioni di vigilanza e prudenza.
Le deduzioni difensive — ubicazione della casa, non convivenza con familiari, chiusura a chiave delle porte, vetustà delle armi — esprimono un diffuso dissenso di merito, una rivalutazione del fatto insindacabile in sede di legittimità. La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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