Continuazione in executio: il lasso temporale prevale sulla tossicodipendenza (Cass. pen. Sez. I n. 25797 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve verificare la sussistenza di concreti indicatori di una unitaria ideazione, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la sistematicità del programma di vita. Non è sufficiente valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. La scelta legislativa di inserire il riferimento alla tossicodipendenza nell’art. 671 cod. proc. pen. opera sul piano probatorio e non modifica il presupposto sostanziale della continuazione descritto nell’art. 81, secondo comma, cod. pen. Pertanto, ove un lasso temporale particolarmente esteso separi i fatti, il dato della tossicodipendenza, di per sé, non consente l’applicazione della norma di favore.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. Il GIP del Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 24 novembre 2025, aveva respinto la richiesta, rilevando l’assenza di indicatori di unitaria deliberazione delle violazioni che si intendevano unificare.
In particolare, le violazioni degli anni 2020 e 2021, già unificate per continuazione, risultavano notevolmente distanti da quelle oggetto di una pronuncia del 2023, relative a fatti del febbraio 2017. Il giudice aveva inoltre escluso la prova che la condizione di tossicodipendenza fosse già presente nel 2017. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che il giudice di merito deve apprezzare, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità delle diverse violazioni, l’esistenza di indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso. Tale nozione postula una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle condotte, almeno nelle loro linee essenziali, così da escludere una successione di autonome risoluzioni criminali.
La ricostruzione del processo ideativo è per natura indiziaria, poiché si riferisce a un atteggiamento psicologico che può desumersi solo da nessi esteriori tra le condotte. Ne deriva che la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo del reato continuato. La nozione di continuazione non può però ridursi all’ipotesi di reati dettagliatamente progettati, poiché occorre soltanto una visibile programmazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La Corte richiama quindi Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, che ha precisato come il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede esecutiva, di una approfondita verifica di concreti indicatori, non essendo sufficiente valorizzarne uno solo se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Nel caso concreto il provvedimento impugnato evidenzia un lasso temporale superiore a tre anni tra le condotte già unificate e quelle da unificare.
Tale dato rende oggettivamente ininfluente il mancato esame della documentazione sulla tossicodipendenza. Esso esclude in modo congruo che la serie di condotte possa ricollegarsi a una deliberazione unitaria. La Corte ribadisce che l’inserimento della tossicodipendenza nell’art. 671 cod. proc. pen. opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento in fatto della ideazione comune. Ove altri indicatori esprimano valenza contraria, è corretto escludere che tale dato possa, di per sé, consentire l’applicazione della norma di favore. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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