Reazione a corto circuito e imputabilità, perizia non decisiva in appello (Cass. pen. Sez. I n. 26274 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La reazione a corto circuito, intesa come impulso improvviso e incontrollato, non costituisce di per sé condizione patologica idonea a incidere sull’imputabilità, ove non sia riconducibile a una preesistente alterazione patologica comportante infermità o seminfermità mentale. Quando si ricollega a semplici manifestazioni nevrotiche o ad alterazioni comportamentali prive di substrato organico, essa si configura come turbamento psichico transitorio, qualificabile come stato emotivo o passionale, che non esclude né diminuisce l’imputabilità ai sensi dell’art. 90 cod. pen. La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., perché la perizia non è prova decisiva ma mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice. Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello, se logicamente e congruamente motivato, è giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte di Assise di Appello di Firenze, con sentenza del 26 marzo 2025, ha confermato la condanna alla pena di ventitré anni di reclusione pronunciata in primo grado nei confronti del ricorrente per omicidio aggravato, evasione e utilizzazione indebita di carta di pagamento elettronica. La vicenda riguarda l’uccisione della madre, avvenuta per asfissia meccanica la mattina del 1° giugno 2023. L’imputato ha reso ampia confessione.
La difesa ha sostenuto sin dall’inizio la mancanza di imputabilità, prospettando una reazione a corto circuito sviluppatasi in uno stato di grave alterazione psico-emotiva. La responsabilità per gli altri reati non è stata contestata in appello né in cassazione. Il ricorso censura il diniego della perizia psichiatrica, la ritenuta minorata difesa e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso complessivamente infondato. Sul primo motivo richiama le Sezioni Unite n. 39746 del 23.03.2017: la mancata effettuazione di un accertamento peritale non integra violazione di legge processuale, perché la perizia è mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, mentre l’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. richiama le sole prove a discarico aventi carattere di decisività.
Quanto alla rinnovazione istruttoria, la Corte ribadisce che l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la richiesta, in ossequio alla regola della non decidibilità allo stato degli atti. La motivazione che indichi, anche in sintesi, le ragioni della scelta non incorre in vizi di manifesta illogicità, e il rigetto della perizia, se congruamente motivato, resta incensurabile in cassazione.
Nel caso concreto la motivazione è definita coerente e adeguata. La Corte territoriale ha esaminato la consulenza tecnica della difesa e le dichiarazioni del consulente, rese peraltro in termini solo ipotetici. Ha inoltre escluso che la reazione a corto circuito derivasse da una preesistente alterazione patologica, qualificandola come turbamento transitorio o spinta emotiva, estranea alla nozione di infermità mentale, in coerenza con le Sezioni Unite n. 9163 del 25.01.2005. La prima condotta dell’imputato, che aveva messo in dubbio le cause naturali della morte indicate dal pronto soccorso, è stata letta come tentativo goffo di sviare i sospetti, non come indice di inconsapevolezza.
Sulla minorata difesa, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 40275 del 15.07.2021: l’aggravante presuppone che l’agente approfitti di circostanze di tempo, di luogo o di persona idonee a ostacolare la pubblica o privata difesa, da accertare in concreto e con consapevolezza dell’agente. La sentenza impugnata ha valorizzato l’età avanzata della vittima e le modalità spazio-temporali del fatto, così dando conto degli elementi costitutivi. L’asserita discussione non ha trovato riscontro, avendo la vicina riferito solo i lamenti della vittima.
Sul terzo motivo la Corte esclude il vizio. Pure in assenza di specifica motivazione sull’impegno risarcitorio, il giudice di appello ha esposto le ragioni dell’equivalenza, valorizzando l’estrema gravità del fatto e la confessione resa solo in interrogatorio. Il bilanciamento e il diniego delle attenuanti sono giudizi di fatto che possono fondarsi anche su un solo dato negativo prevalente, non sindacabili in cassazione. L’omessa motivazione sui motivi nuovi non comporta automatica nullità, ove risultino manifestamente infondati. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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