Ricerche dell’irreperibile e foro commissorio nel giudizio di rinvio esecutivo (Cass. pen. Sez. V n. 26403 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, l’art. 627, comma 1, cod. proc. pen. sancisce l’irretrattabilità del foro commissorio, principio di ordine generale e di valore assoluto, la cui unica eccezione è prevista dall’art. 25 cod. proc. pen. per la sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che nessuna rilevanza assume la sopravvenienza di una ulteriore sentenza di condanna irrevocabile. Non è configurabile l’incompatibilità del giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento annullato a pronunciarsi in sede di rinvio, ove non abbia esercitato un potere discrezionale implicante valutazione sul merito dell’accusa. In ogni caso l’inosservanza dell’art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come nullità in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza ex art. 670 cod. proc. pen. chiedendo l’accertamento del mancato passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, per nullità della notifica ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nel testo anteriore alla legge n. 67 del 2014, eseguita ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. in forza di un decreto di irreperibilità che assume illegittimo. Il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza.
La Cass. Sez. I n. 2424 del 02.12.2025 annulla con rinvio, perché non risulta che fossero state svolte ricerche dell’imputato presso le utenze di telefonia cellulare nella sua disponibilità. Il Tribunale di Ivrea, in sede di rinvio, esclude tale possibilità e rigetta di nuovo l’istanza. Il ricorrente impugna con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla competenza, è manifestamente infondato. L’art. 627, comma 1, cod. proc. pen., nel disporre che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce l’irretrattabilità del foro commissorio. La Corte richiama Sez. 1, n. 18802 del 16.04.2002, Bruno.
Il secondo motivo, sulla incompatibilità del magistrato, è inammissibile. In caso di annullamento con rinvio di ordinanza del giudice dell’esecuzione non è configurabile l’incompatibilità del giudice che ha emesso il provvedimento annullato: Sez. 4, n. 43026 del 30.09.2015, Tessitore. Il giudice è incompatibile solo se ha esercitato un potere discrezionale implicante valutazione sul merito dell’accusa, e non mere determinazioni incidenti sullo svolgimento del processo: Sez. 2, n. 7155 dell’11.01.2024, Chisari. Anche ove l’incompatibilità sussistesse, non ne deriverebbe la nullità dell’ordinanza: l’inosservanza dell’art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità in gravame, ma può fondare la ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35216 del 19.04.2018, Illiano).
Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile per carenza di interesse. Il giudice del rinvio ha manifestato dissenso rispetto al principio di diritto, osservando che all’epoca delle ricerche esso non era ancora affermato in giurisprudenza, ma tale manifestazione non ha inciso sulla decisione, essendosi il giudice uniformato al principio e svolgendo gli accertamenti demandati.
Il quarto motivo è infondato. Il Tribunale ha accertato che le utenze non erano nella disponibilità dell’imputato, che se ne era servito solo occasionalmente, e che, in ragione del proposito manifestato di sottrarsi al processo, eventuali ricerche sarebbero state inutili. La Corte ritiene che il giudice del rinvio abbia pienamente risposto al quesito motivazionale impostogli con la sentenza di annullamento. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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