Furto aggravato di gas: basta la consapevolezza dell’allaccio abusivo (Cass. pen. Sez. V n. 27141 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Risponde del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi. Per la configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose non è necessario provare che il beneficiario dell’utenza sia anche l’autore materiale della forzatura del sigillo, essendo sufficiente dimostrare che lo stesso ne fosse consapevole. La responsabilità del beneficiario del prelievo non richiede, dunque, la prova della condotta materiale di rottura del sigillo, ma solo la consapevolezza dell’erogazione non consentita.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 15 settembre 2025, confermava la decisione del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del delitto di cui agli artt. 625 e 625 n. 2 cod. pen., per avere sottratto gas metano forzando il sigillo del contatore apposto per una precedente morosità.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo deduceva la violazione di legge, sostenendo che la responsabilità era stata affermata sulla sola base della qualità di beneficiario del prelievo, senza provare che egli fosse l’autore materiale della rottura del sigillo. Con il secondo lamentava il vizio di motivazione, avendo la difesa dimostrato che, sia al momento dell’apposizione del sigillo sia al momento dell’accertamento della sua rottura, il conduttore dell’immobile era una società non facente capo al prevenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Entrambi i motivi sono stati considerati versati in fatto e non tengono conto della confutazione già operata dalla Corte di merito, ponendosi così ai limiti della inammissibilità.
La Corte ha richiamato le risultanze già accertate: la fornitura del gas era stata interrotta l’11 ottobre 2017, quando nell’immobile operava una società immediatamente riconducibile al prevenuto. Pochi mesi dopo, il 12 gennaio 2018, si era constatata la forzatura del sigillo mediante la ripresa, non consentita né autorizzata, dell’erogazione del gas. L’utenza risultava ancora intestata al prevenuto e non era stata effettuata alcuna volturazione o comunicazione all’ente erogatore.
Secondo la Corte, il contratto di locazione prodotto dalla difesa non era di per sé dimostrativo del subentro nell’attività di un altro soggetto. Né l’imputato né il suo presunto successore avevano contattato l’ente per chiedere la riapertura dell’utenza, essendosi invece limitati a fruirne indebitamente, forzando il sigillo apposto.
Il principio decisivo concerne l’aggravante della violenza sulle cose: non è necessaria la prova che il beneficiario dell’utenza sia anche l’autore della violenza medesima, essendo sufficiente provare che ne fosse consapevole. La Corte ha richiamato il precedente Sez. 5 n. 24592 del 30/04/2021, secondo cui risponde del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose chi si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo realizzato da terzi.
Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.