Inammissibile l’appello per manifesta infondatezza dei motivi (Cass. pen. Sez. IV n. 27201 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull’ammissibilità dei motivi non può estendersi alla valutazione della loro manifesta infondatezza, a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell’appello civile. Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità intrinseca, limitandosi a censurare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa, o di specificità estrinseca, non correlati alle ragioni della decisione impugnata. Non è ammissibile la declaratoria fondata sulla ritenuta inidoneità dei motivi a confutare l’apparato motivazionale, neppure quando tale inidoneità sia manifesta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di un imputato condannato dal Tribunale per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada. Il giudice del gravame ha ritenuto che l’appellante, con un unico motivo, avesse chiesto l’assoluzione adducendo il difetto di prova sulla identità del conducente, senza indicare elementi idonei a suffragare la tesi difensiva.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale travalicato i confini della inammissibilità, estendendola alla verifica della manifesta infondatezza. Con il secondo motivo ha censurato la mancata valutazione della richiesta subordinata di mitigazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e ricostruisce il perimetro del sindacato del giudice d’appello in materia di ammissibilità dei motivi. Il diritto vivente — richiamato nella stessa ordinanza impugnata — ha già precisato che il giudice di appello non può estendere il proprio controllo alla manifesta infondatezza dei motivi, a differenza di quanto avviene nel giudizio di legittimità e nell’appello civile (Sez. U n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823).
La declaratoria di inammissibilità è ammessa solo quando i motivi difettino di specificità intrinseca, cioè si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità estrinseca, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza gravata. Non è invece consentito dichiarare inammissibile l’impugnazione perché i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (Sez. V n. 15897 del 09/01/2025, Rv. 288005). Il principio vale anche a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. operata dalla legge n. 103/2017 (Sez. V n. 11942 del 25/02/2020, Rv. 278859).
Il requisito della specificità non può ritenersi soddisfatto allorquando il giudice del gravame, dichiarata l’inammissibilità per genericità, abbia tuttavia risposto ai motivi stessi (Sez. IV n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978).
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha affrontato le censure veicolate con il gravame e le ha confutate alla stregua delle risultanze processuali. La difesa aveva individuato il punto da devolvere alla cognizione del giudice d’appello, enucleandolo con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, dando conto dei motivi di dissenso e indicando l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata. Il requisito della specificità dei motivi, richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen., risulta pertanto soddisfatto (Sez. V n. 34504 del 25/05/2018, Rv. 273778). L’ordinanza impugnata è quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Bologna per l’ulteriore corso, restando assorbito il secondo motivo di ricorso.
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Nota della Redazione
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