Pena illegale solo se eccede i limiti edittali del reato circostanziato (Cass. pen. Sez. III n. 27480 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da illegalità la pena che, pur determinata attraverso un percorso argomentativo viziato da errori applicativi, risulti conclusivamente corrispondente per genere, specie e quantità a quella prevista dalla legge. L’illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori qualitativi e quantitativi assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale è sussunto il fatto storico. In presenza di circostanze eterogenee, i valori estremi entro cui si esercita la discrezionalità del giudice sono il minimo della fattispecie attenuata e il massimo della fattispecie aggravata. È invece illegittima, ma non illegale, la pena frutto di errata applicazione delle regole di commisurazione, quando non superi quei limiti. Nel rito ex art. 444 cod. proc. pen., l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione per illegalità della pena.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Mantova, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di cui agli artt. 609-bis e 61, nn. 5 e 11-quinquies, cod. pen., riconoscendo l’attenuante del fatto di minore gravità e le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate.
Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione denunciando l’illegalità della pena. Individuata la pena base in sei anni di reclusione, corrispondente al minimo edittale, essa era stata ridotta per l’attenuante specifica ad anni due, poi per le generiche ad anni uno e mesi tre, con riduzione eccedente il terzo, e infine diminuita di un ulteriore terzo per il rito. Ne risultava l’applicazione di una pena inferiore al minimo edittale irrogabile, in violazione dell’art. 65, comma 1, n. 3, cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato ammissibile e fondato. La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che annovera tra i casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta anche quello attinente all’illegalità della pena.
Richiamando le Sezioni Unite n. 47182 del 2022 e Sezioni Unite n. 7578 del 2020, il Collegio ribadisce che l’illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale è sussunto il fatto storico, sotto il profilo qualitativo (genere e specie) e quantitativo (minimo e massimo). Ogni altra violazione delle regole di commisurazione integra un errato esercizio del potere discrezionale e dà luogo a una pena illegittima, non illegale. Ne segue che gli errori relativi ai singoli passaggi interni restano privi di rilievo ove non comportino l’irrogazione conclusiva di una pena illegale.
Quanto all’individuazione delle ipotesi di illegalità per quantità, la Corte segue l’insegnamento delle Sezioni Unite Sacchettino n. 877 del 2022, che impone di riferirsi sia alla misura stabilita per ciascuna pena dagli artt. 23 e seguenti cod. pen., dagli artt. 65 e seguenti cod. pen. in caso di concorso di circostanze e dagli artt. 71 e seguenti cod. pen. in caso di concorso di reati, sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma incriminatrice.
La contestazione delle circostanze incide dunque sulla determinazione della pena in astratto legale. In caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dall’esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., i valori estremi entro cui il giudice esercita la propria valutazione discrezionale sono il minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e il massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata.
Nel caso concreto la Corte ravvisa l’illegalità. Per effetto dell’attenuante a effetto speciale di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., la pena era stata determinata in due anni, corrispondenti al minimo edittale per l’ipotesi attenuata, quindi ridotta per le generiche a un anno e tre mesi, con diminuzione eccedente il terzo previsto dall’art. 65, comma 1, n. 3, cod. pen. La pena così commisurata risulta inferiore al minimo edittale per il reato circostanziato e pertanto illegale. L’illegalità travolge l’accordo tra le parti e impone l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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