Esecuzione del giudicato di condanna dell’amministrazione sanitaria al pagamento delle somme liquidate (TAR Calabria n. 629 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato amministrativo, l’amministrazione ha l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro entro il termine fissato dal giudice. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto, il creditore può esperire il ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a.. Il giudice accerta l’inottemperanza e ordina l’esecuzione, nominando ove occorra il Commissario ad acta, con spese processuali a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e nella qualità di esercente la potestà su un minore, ha agito dinanzi al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 552 del 30.08.2024, con cui il medesimo Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e condannato l’azienda sanitaria al pagamento di somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il titolo era passato in giudicato il 16.09.2024 ed era stato notificato all’amministrazione ai sensi dell’art. 479 c.p.c. Senza che seguisse alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 10.02.2025 e depositato il 25.02.2025, assumendo l’inutile decorso del termine e la persistente inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il duplicato informatico della sentenza, divenuto definitivo, era stato notificato all’amministrazione e da tale notificazione era decorso il termine di centoventi giorni fissato dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l’ente avesse dato corso al pagamento.
L’amministrazione, pur regolarmente evocata, non si è costituita. Il Tribunale ha tratto da tale condotta il convincimento che non emergessero elementi dai quali desumere l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale: l’inerzia processuale conferma, sul piano probatorio, il perdurante inadempimento.
Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento delle somme liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per il caso di inutile scadenza di tale termine, il Collegio ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di sub-delega, attribuendogli il compito di procedere all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha inoltre previsto che l’organismo commissariale provveda al rimborso delle spese del giudizio e degli interessi successivi sino al soddisfo e che trasmetta una dettagliata relazione sugli adempimenti compiuti. Le spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione intimata in ragione della soccombenza.
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Nota della Redazione
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